Tar Lazio – Sentenza n. 7481 del 28 giugno 2017

TAR LAZIO – SEDE DI ROMA – sentenza n. 7481/2017 del 28.06.2017

Il personale co.co.co. con funzione di assistente amministrativo propone ricorso per ottenere l’inserimento nelle graduatorie provinciali siciliane. Il TAR LAZIO, sede di Roma, dichiara il difetto di giurisdizione.

Sono 93 i ricorrenti che,  premettendo di avere stipulato in maniera reiterata sin dal 2001 con il Ministero dell’Istruzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere le funzioni di assistente amministrativo nelle provincie di Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, hanno proposto ricorso al Tar Lazio, sede di Roma, al fine di ottenere,  previo annullamento degli atti amministrativi relativi, la declaratoria, in via cautelare, della valutazione del servizio prestato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa come  servizio utile ai fini dall’ammissione alla procedura concorsuale e la conseguente  immissione nelle graduatorie permanenti  per l’accesso ai ruoli provinciali di riferimento.

Evidentemente, tale istanza ha messo in allarme il personale ATA precario già presente in graduatoria, che ha avvertito il pericolo di vedere vanificata ogni speranza di stabilizzazione in caso di accoglimento del predetto ricorso.  Per questo, affidando la propria difesa al sottoscritto difensore, avv. Santina Franco (foro di Patti), che da anni sostiene la battaglia per la stabilizzazione del personale ATA precario, si sono costituiti nel giudizio in qualità di controinteressati. In via preliminare è stata formulata negli atti difensivi e ribadito all’udienza del 27.06.2017 l’eccezione di   difetto di giurisdizione del TAR adito, che è stata accolta con favore dal collegio giudicante. Infatti, con la sentenza n. 7481/2017 il Tar Lazio sede di Roma, pronunciando definitivamente sul ricorso in questione, ha ritenuto fondato il difetto di giurisdizione sollevato  dall’avv. Santina Franco nell’interesse dei controinteressati e ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che “la questione sottesa all’impugnativa in esame riguarda la gestione delle graduatorie ATA – e, specificatamente, la mancata valutazione del servizio prestato in virtù di contratti di co.co.co- … non costituisce, quindi, procedura concorsuale, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione da parte dell’Amministrazione dei titoli e dei requisiti degli interessati, ma un mero configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al G.O.” E’ stato,  quindi,  bloccato sul nascere il tentativo dei ricorrenti di adire  il TAR per  ottenere l’accesso di massa  ai ruoli provinciali, cercando di sfuggire alla giurisprudenza maggioritaria sfavorevole in materia dei tribunali ordinari, che esclude l’inquadramento dei contratti co.co.co. ( che per loro natura sono contratti d’opera) nell’alveo dei rapporti di lavoro,  subordinato a servizio della P.A., presupposto, questo, in mancanza del quale non è ammesso  l’inserimento nelle  graduatorie auspicato dai ricorrenti.

Avv. Santina Franco