Tar Lazio – Sentenza n. 8311-2016 del 20 luglio 2016

Concorso a cattedra: mancato inoltro della domanda di partecipazione modificata, annullamento automatico della domanda precedentemente inoltrata, esclusione dal concorso, illegittimità.

 

Tar Lazio – Sentenza n. 8311-2016

Importante pronuncia del Tar Lazio in ordine alla legittimità o meno della esclusione dalla procedura concorsuale del candidato che inavvertitamente annulli la domanda telematica di partecipazione alla procedura all’esito di un tentativo, non riuscito, di modifica della domanda stessa risultando per effetto di ciò escluso, suo malgrado, dal concorso.

Parte ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, argomenta e documenta di aver proposto domanda di partecipazione nei termini previsti dal Bando, dopo aver provveduto a versare la somma indicata dal Bando quale condizione di ammissione alla procedura ricevendo la relativa mail di convalida (v.mail del 29 marzo 2016 ore 2.48 pm), e – successivamente- di avere effettuato un nuovo accesso al sistema per un controllo del corretto inserimento dei dati.

Al termine di detto controllo, il ricorrente cliccava sull’icona “modifica” comparsa sullo schermo, e la domanda veniva visualizzata con le correzioni apportate.

Solo successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il ricorrente – non riscontrando il proprio nominativo tra quello dei candidati ammessi- si avvedeva che per effetto della modifica apportata, la propria domanda era stata cancellata dal sistema, senza che di ciò gli fosse stato dato alcun avviso neppure mediante visualizzazione di messaggio a sistema.

L’amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell’art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (…) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all’art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell’interesse tutelato si realizza quando l’eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare); che, peraltro, anche il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 impone espressamente all’amministrazione l’onere di rendere disponibili all’interessato tutti i dati trattati con modalità telematica, ivi inclusa quindi l’eventuale domanda di cancellazione): ed invero, l’Art. 31 (Obblighi di sicurezza) prescrive che “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”; che Certamente le falle del sistema che non hanno consentito la conservazione di tali documenti e informazioni non possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio di affidamento; che, in considerazione di quanto evidenziato, il Collegio può prescindere dal disporre una costosa consulenza tecnica sul Sistema Informativo del MIUR, potendosi nel caso specifico ritenere addirittura confermato dalla guida alla compilazione della domanda on line (pag.27 punto 4.3) che dalle modifiche apportate sia conseguita una cancellazione “involontaria” della domanda di parte ricorrente, che avrebbe invero dovuto essere conservata a sistema unitamente alla documentazione informatica comprovante le modifiche successivamente apportate che, a maggior ragione quando parte ricorrente – vistasi ingiustificatamente esclusa dalla partecipazione al concorso- si faccia tempestivamente parte diligente, manifestando la volontà di partecipare alle prove con le tradizionali modalità cartacee, non può non addebitarsi all’amministrazione l’omessa attivazione del c.d. “dovere di soccorso”, che nel caso in esame poteva consentire a parte ricorrente di essere ammessa alle prove, quantomeno con riserva dei successivi approfondimenti tecnici; ”.

Avv Gianluca Corriere