Tar Lazio – Sentenza n. 8757 del 30 giugno 2015

Il TAR LAZIO (sentenza n. 8757 del 18 giugno 2015) conferma il cambio di rotta sulla giurisdizione in materia di Graduatorie ad Esaurimento e segna, probabilmente, la fine dei ricorsi collettivi

E’ passato poco meno di un mese dalla sentenza n. 7458 del 25 maggio 2015 ed il TAR LAZIO ritorna ad occuparsi della questione della giurisdizione in materia di Graduatorie ad Esaurimento rinviando la questione, ancora una volta, al Giudice del Lavoro. Il Collegio Giudicante cambia solo nell’estensore ma non nella decisione che, si ripete, conferma la giurisdizione del Giudice del Lavoro nel caso di esclusione dalle Graduatorie ad Esaurimento. Il caso posto all’esame del TAR LAZIO riguardava, per l’ennesima volta, l’impugnativa del Decreto del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca n. 235/2014, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educative, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all’art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio [SOLTANTO] “Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva (…) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,” e NON ANCHE il personale docente ed educativo, già inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie.

Premettendo che il ricorso è stato presentato oltre i termini per l’impugnativa del D.M. su indicato lo stesso ha poi riguardato, con rituali motivi aggiunti, le graduatorie ad esaurimento promanate da detto decreto.

Ed è partendo, evidentemente, da tali premesse che il Collegio Laziale afferma in maniera chiara, netta e – a sommesso parere dello scrivente – inconfutabile la giurisdizione del Giudice del Lavoro.

La motivazione è un copia e incolla della precedente e qui appresso, per completezza si riporta:
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr. T.A.R. Lazio, sezione IIIbis, n. 8740/2011, pronunziata con riferimento ad una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del D.M. n.44 del 12 maggio 2011 nonché, più recentemente, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n.03526/2012, pronunziate proprio con riferimento al D.M.235/2015).

In ordine alla questione dell’inserimento o dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal legislatore con l’art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la cd privatizzazione del rapporto di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni avvenuta a partire dal 1993 con il d.lgs. 3 febbraio, n. 29, non vi era una posizione univoca dei T.A.R., nella considerazione che l’art. 68 da detta norma recato, come modificata dal successivo d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, lasciava alla giurisdizione del G.A. le controversie inerenti i concorsi di accesso, nel caso, alle carriere scolastiche.
Dopo alterne vicende giurisprudenziali – che hanno visto sostanzialmente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attestata sulla giurisdizione del giudice amministrativo (decisione del 24 maggio 2007, n. 8) e le Sezioni Unite della Cassazione attestate invece sulla giurisdizione del giudice ordinario (decisioni del 23 novembre 2000, n. 1203 e del 13 febbraio 2008, n. 3399) in ordine a tale tipo di controversie – le posizioni apparivano ricongiungersi a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione proposto all’interno del ricorso instato dinanzi al T.A.R. Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell’annullamento del D.M. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie permanenti dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento con la ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, n. 3032 e con la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11.

Le due pronunce, seppure con motivazioni diverse – insistendo la Cassazione sulla medesima posizione già espressa con la sentenza n. 3399 del 2008 e cioè che le procedure di aggiornamento e di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non hanno natura concorsuale, laddove l’Adunanza Plenaria dal canto suo ha deciso la questione di giurisdizione “sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto – hanno finito per concordare sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti le procedure di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie ex permanenti ora ad esaurimento.

Successivamente, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa ” regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria.” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo, quindi, la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita “la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l’Amministrazione ha individuato i requisiti per l’iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”.

Ciò premesso, occorre però osservare che le doglianze, per come in narrativa riportate, sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.
Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale tale parte la controversia andrà riassunta nei termini indicati dall’articolo 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.”.

A questo punto la difesa dei ricorrenti potrà scegliere se adire il Consiglio di Stato nell’estremo tentativo di salvare un’impostazione quanto meno superata se non forzata – sempre a sommesso parere di chi scrive – dell’impugnativa degli atti amministrativi che comportano direttamente o indirettamente l’esclusione dalle Graduatorie ad Esaurimento o, piuttosto, spostare il giudizio direttamente innanzi al Giudice del Lavoro ormai subissato dai ricorsi dei c.d. depennati e dei diplomati magistrale ante 2001-2002.

Il problema non è di poco conto stante la perdita di efficacia, ex art. 11 C.p.a., dei provvedimenti cautelari eventualmente concessi dal Giudice Amministrativo. E’, comunque, una corsa contro il tempo dettata dai tempi, strettissimi, del Piano Straordinario di Assunzioni della Riforma Renzi. Ma vi è di più. Le impugnative in materia di Graduatorie ad esaurimento hanno dato vita negli anni al fenomeno dei ricorsi collettivi con oltre mille ricorrenti provenienti da tutta Italia ma accomunati dalla lesione subita per effetto del D.M. di turno. La traslatio iudicii porrà, quindi e probabilmente, fine al fenomeno stante la multi territorialità dei giudici del lavoro e la diversa competenza territoriale prevista dalle norme del processo del lavoro.

Avv. Pietro Siviglia