Tar Lazio – Sentenza n. 9822 del 14 settembre 2016

Ricorsi inserimento in GAE: vittoria al Tar Lazio

Diploma magistrale- TFA- depennati GAE.

(ordinanza cautelare n. 5421-5423 e  Sentenza n° 9822 del 14/09/2016)

Lo studio legale BFI esprime piena soddisfazione in merito all’accoglimento del TAR Lazio dei ricorsi per l’inserimento in GAE dei Diplomati Magistrali, abilitati TFA e depennati.

I Giudici hanno, infatti, riconosciuto le nostre ragioni sul diritto di inserimento, ordinando all’amministrazione l’inserimento “con riserva” i nostri ricorrenti nelle rispettive GAE.

Di particolare importanza è la pronuncia in merito alla fattispecie dei docenti depennati. Il Tar Lazio ha annullato il decreto ministeriale 495/2016, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già ivi inseriti, ma depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento. Il Collegio ha precisato che le graduatorie sono divenute ad esaurimento, con la legge n. 296 del 2006, ma non sono cambiate le regole per il loro aggiornamento e non è venuta meno la possibilità di reinserimenti a domanda.

L’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, nel disciplinare l’onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria, costituisce norma speciale rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie: la mancata presentazione di tale domanda comporta la propria cancellazione dalla graduatoria ma non pregiudica il diritto di ottenere – a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive.

La disposizione da ultimo citata non amplia, infatti, il novero delle persone iscritte nella graduatoria originale, limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è però definitiva, così consentendo il reinserimento successivo previa conservazione del punteggio già posseduto al momento della cancellazione. Per tutte queste motivazioni il Tar lazio sez. III bis ha ordinato l’annullamento della disposizione di cui all’art. 5, comma 1, del DM n. 495 del 2016, nella parte in cui prevede l’applicazione altresì delle disposizioni di cui al DM n. 235 del 2014 e, tra queste, di quella contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo (a norma del quale “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”); spetta pertanto alle ricorrenti il richiesto reinserimento nella graduatoria ad esaurimento con decorrenza dalla domanda con il medesimo punteggio che avevano rispettivamente maturato all’atto della cancellazione.

Avv. Antimo Buonamano