Tar Molise – Sentenza n. 452 del 26 luglio 2011

Riduzione delle ore di sostegno – assenza di adeguata motivazione – illegittimità.

 Una volta che gli organi sanitari competenti abbiano sollecitato un determinato tipo di sostegno sia qualitativo che quantitativo l’Amministrazione scolastica non può, senza una adeguata motivazione relativa alle condizioni specifiche del minore, ridurre in modo ingiustificato l’entità delle ore di sostegno ritenute necessarie dai suddetti organi cui è affidata la verifica medico sanitaria delle condizioni del minore e delle necessità concrete di ausilio per il suo recupero.

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