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Tar Puglia Lecce – Sentenza n. 3051 del 10-12-2009

Esame di Stato – non ammissione – mancata attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola – irrilevanza.

 

I giudizi di non ammissione degli alunni alla classe successiva espressi dal personale docente debbono essere ascritti all’alveo della discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono censurabili, in sede giurisdizionale, solo per palese irragionevolezza ed illogicità.

Non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del giudizio finale l’incompleta, carente o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto del fatto che il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno non incidono sull’autonomia del giudizio di non ammissione, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità raggiunti dall’alunno.

 

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