Tar Puglia, Lecce – Sentenza n. 7 del 02 gennaio 2012

Graduatoria esperti esterni PON FSE: le clausole del bando di gara non sono interpretabili discrezionalmente da parte dell’amministrazione.

 

Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, che vincolano tanto la Commissione, quanto l’Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione.

Va preclusa, pertanto, qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato, cosicché sono da reputare, comunque, preferibili, a tutela dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 89; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 29 ottobre 2010, n. 10136; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 03 febbraio 2010, n. 1384; Consiglio Stato , sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5367).

Illegittimo, pertanto, è l’operato dell’Amministrazione scolastica resistente che, in assenza di qualsiasi esigenza interpretativa, ha ritenuto immotivatamente di poter equiparare il possesso di Diplomi specifici relativi agli obiettivi di riferimento, di cui alla griglia di valutazione contenuta nell’Allegato “B” al Bando di selezione, con le pregresse esperienze maturate nel campo, ai fini dell’applicazione del relativo punteggio.

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