Il diritto di accesso non si estende ai nominativi di persone che hanno reso dichiarazioni, in assenza di una utilità specifica alla loro conoscenza per fini difensivi.
L’Amministrazione correttamente oppone la limitazione del diritto di accesso alla conoscenza del nominativo delle persone che hanno reso le dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento, non ravvisandosi ragioni particolari perché il diritto alla riservatezza dei terzi dichiaranti debba soccombere a quello che, allo stato, appare non una esigenza difensiva ma un mero interesse di fatto alla conoscenza dei nominativi celati.
Vai al documento

Altri Articoli di possibile interesse:
Tar Campania – Sentenza n. 1029 del 02-02-2010 (Accesso agli atti – informazioni di carattere sanitario – tutela alla riservatezza in contrapposizione al mero interesse all’assegnazione ad una sede di lavoro – prevalenza). ...
Consiglio di Stato – Sentenza n. 3155 del 19-05-2010 (Graduatorie ad esaurimento – diritto di accesso ai documenti – sussistenza – limiti). ...
TAR Campania – Sentenza n. 9420 del 18-06-2010 (Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie – diritto di accesso ai decreti relativi ai movimenti – sussistenza). ...
TAR Puglia – Sentenza n. 811 del 08-03-2010 (Non ammissione alla classe successiva a causa di numerose insufficienze – mancata considerazione delle condizioni di salute dello studente e del curriculum degli anni precedenti – illegittimità – sussistenza). ...
TAR Puglia – Sentenza n. 4172 del 15-09-2004 (Possesso di droga da parte di uno studente - allontanamento temporaneo dalla scuola - insussistenza della pregiudiziale penale - legittimità della sanzione). ...