Tar Puglia – Sentenza n. 892 del 07 luglio 2016

Concorso Scuola – Esclusione – Obbligo di motivazione – Illegittimità

Tar Puglia 892/2016

Le nuove tecnologie a disposizione della pubblica amministrazione devono essere categoricamente considerate serventi rispetto all’attività amministrativa, che non può mai prescindere da un procedimento, motivato, attuato da un funzionario della Pubblica amministrazione preposto a valutare caso per caso, e ad esternare i relativi provvedimenti.

Nel caso specifico, la mancata inclusione di un candidato dall’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali deve essere sempre disposta con un provvedimento motivato di esclusione, da comunicarsi al soggetto interessato.

Un sistema di presentazione delle domande che, sostituendosi alla Pubblica Amministrazione, dispone esclusioni di candidati, è viziato da manifesta irragionevolezza, ingiustizia e irrazionalità.

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone