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Tar Sicilia – Catania – Sentenza n. 1925 del 24-11-2009

Graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del Giudice Ordinario – pronuncia vincolante della Cassazione.

 

In materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, non riconducibili all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Tale impostazione è confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite; e “la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo” ai sensi del disposto dell’art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

***

 

N. 01925/2009 REG.SEN.
N. 02509/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 2509 del 2009, proposto da xxx, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Fallica e Cinzia Rosa Katie Laura Caruso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Umberto, 296;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge;
nei confronti di …., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento relativa alla scuola primaria, pubblicata il 16.7.2009, nelle parte in cui al ricorrente non è stato attribuito il punteggio relativo al servizio civile svolto, in sostituzione del servizio militare;
-del D.D.G. del Ministero intimato n. 42 dell’8.4.2009;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania per le Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ed invero, secondo quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In sede di regolamento di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia “…è limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili” (Cass. SU, 20 giugno 2007, n. 14290); tale impostazione è stata confermata, sempre in sede di regolamento di giurisdizione, con riferimento alla formazione delle graduatorie del personale docente, dalla ordinanza Cass. SU, 13 febbraio 2008 , n. 3399, , secondo cui “…relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (…) Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’art. 2907 c.c.”, con la conseguente dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Nel caso di specie, si verte in materia di graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente, non riconducibili, a tenore della giurisprudenza enunciata, all’ambito dei concorsi per l’assunzione del personale, da ciò derivando il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.

Sul punto il Collegio non ignora il diverso orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la giurisdizione in materia apparterrebbe al Giudice Amministrativo (Consiglio Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2008 , n. 4751); tuttavia ritiene di doversi discostare da tale orientamento, anche alla luce del disposto dell’art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”.

Infine, va aggiunto che la spettanza o meno del punteggio relativo al servizio civile svolto non è soggetta ad apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione; da ciò deriva la carenza di giurisdizione, anche sotto tale profilo, del Giudice Amministrativo (sul punto, TAR Toscana, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 1965).

Le oscillazioni giurisprudenziali e le modifiche normative intervenute medio tempore sulla materia controversa costituiscono motivo per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. II interna), dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2009

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