Tar Sicilia – Sentenza n. 1850 del 14 ottobre 2013

Diritto all’assegnazione di insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle condizioni su cui si fonda l’affermazione di tale diritto – Condanna al risarcimento del danno.

 

“Nel caso di specie risulta dagli atti di causa la necessità dell’assegnazione dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 in considerazione della situazione di gravità del minore documentata come in atti.

La domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell’amministrazione, consistita nell’aver assegnato il sostegno in rapporto di ore inferiore ad 1/1, deve essere pertanto accolta, con conseguentemente riconoscimento del diritto del minore ricorrente ad essere assistito, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo tale rapporto, almeno fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due richiamate condizioni – ad oggi riscontrate in positivo – su cui si fonda l’affermazione di tale diritto (stato di disabilità grave; valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).

Fino a che non sopravvenga dunque un documento di contenuto contrario rispetto a quelli che hanno fondato la pretesa oggetto del presente giudizio con riferimento alle specifiche esigenze del minore ricorrente, va riconosciuto il diritto dello stesso ad essere seguito durante le ore di frequenza scolastica da un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1, con ogni conseguente obbligo di prestazione incombente sull’amministrazione resistente (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio 2013, n. 3950).

Dall’accertamento del diritto, nei termini appena precisati, deriva la fondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.”

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