TAR Umbria – Sentenza n. 344 del 06-07-2006

Il nullaosta all’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto, durante l’anno scolastico o prima dell’inizio delle lezioni, non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente; deve pertanto essere rilasciato, a meno che non sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l’iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto.

 

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Dec. n. 344 Depositata il 6 Luglio 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo dell’Umbria ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

nel ricorso 245/2006 proposto da: xxx
rappresentati e difesi da: ….
contro
– SCUOLA MEDIA STATALE “X” Perugia in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio legale in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI 14
– UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
-MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento
del decreto n° 430 del 23 marzo 2006 emesso dal Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “X” di Perugia avente ad oggetto il diniego di concessione di nulla osta al trasferimento del figlio ad altro istituto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Scuola Media Statale “X” di Perugia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 28 Giugno 2006, la relazione del ref. Marco Morgantini e udite le parti come da verbale;
Ritenuto di definire il giudizio nel merito con sentenza succintamente motivata ai sensi del decimo comma dell’art. 21 della legge n° 1034 del 1971, sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

 

FATTO

 

Il sig. xxx, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore xxx, durante l’anno scolastico 2005-2006, frequentando il minore la classe quinta della scuola elementare “…”, con sede in Perugia, località ……, ha effettuato domanda di iscrizione del proprio figlio presso la scuola media “X” con sede in Perugia, località …., per l’anno scolastico 2006-2007.

In data 9 febbraio 2006 il ricorrente ha inoltrato al Preside di quest’ultima scuola formale richiesta di nullaosta al trasferimento del proprio figlio alla scuola media statale “Y”.

Il Dirigente Scolastico, con decreto n° 430 in data 23 marzo 2006, ha negato il nullaosta, richiamando la circolare ministeriale n° 58 del 2005 nella quale si ribadisce che i nullaosta all’eventuale trasferimento degli alunni vengono concessi solo in presenza di situazioni particolari adeguatamente motivate e considerate del tutto inadeguate le motivazioni addotte.

Tale determinazione è stata confermata dallo stesso Dirigente Scolastico con nota in data 8 giugno 2006 dopo che il genitore dell’alunno ha comunicato in data 25 maggio 2006 che la motivazione della richiesta è riferibile alle particolari inclinazioni artistiche del minore, nella prospettiva di inserirlo per il futuro all’Istituto Statale d’Arte, cui è annessa la Scuola Media presso la quale si intende trasferirlo.

 

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’art. 4 del R.D. n° 653 del 1925 dispone che “l’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda (…) al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta”.

Il nullaosta dunque non è caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare la regolarità della posizione dello studente.

Né la disposizione richiamata, né alcuna altra disposizione di legge o di regolamento, contemplano espressamente l’ipotesi che la domanda di trasferimento venga presentata dopo l’iscrizione, ma prima che l’anno scolastico abbia avuto effettivamente inizio.

In tale situazione, è ragionevole applicare estensivamente la stessa norma che regola il caso di trasferimento ad anno scolastico già iniziato, e cioè il predetto art. 4 del R. D. n° 653 del 1925.

Pertanto il nullaosta del Dirigente Scolastico dell’Istituto presso il quale è stata già effettuata l’iscrizione deve essere rilasciato, a meno che non sussistano delle circostanze oggettive che non consentano l’iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto. Resta invece esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento.

Non si può invece condividere la tesi, sottesa al provvedimento impugnato, secondo la quale quell’atto, che ad anno scolastico già iniziato è “dovuto” (come mostra di qualificarlo lo stesso Dirigente), sarebbe, invece discrezionalmente denegabile prima dell’inizio delle lezioni. Non sarebbe, infatti, ragionevole, che la mera iscrizione (prima dell’inizio effettivo dell’anno scolastico) produca fra lo studente e la scuola di appartenenza, un vincolo più rigoroso di quello che sussisterà una volta iniziate le lezioni.

La circolare ministeriale non può configurare la situazione soggettiva dello studente difformemente da come la stessa è configurata dalle fonti primarie.

La circolare può intervenire per quanto attiene all’aspetto organizzativo, senza incidere sulle situazioni soggettive individuali già riconosciute dalla legge o da fonte ad essa equiordinata.

Si deve inoltre tenere presente che l’art. 3 comma 3 del D. L. n° 255 del 2001 convertito nella legge n° 333 del 2001 stabilisce che la formazione delle classi è comunicata dal Dirigente Scolastico al Dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno ai fini della corretta assegnazione del personale.

Ne consegue che nessun pregiudizio ad una corretta organizzazione dell’anno scolastico sussiste in relazione, come nel caso di specie, ad un nullaosta da rilasciare in risposta ad un’istanza presentata in data 9 febbraio 2006 e dunque prima che siano adottate le determinazioni inerenti l’organizzazione dell’anno scolastico.

In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definendo immediatamente la controversia, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato di cui in epigrafe;
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2006 con l’intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Marco Morgantini Referendario, est.

Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Marco Morgantini Avv. Piergiorgio Lignani

F.to Marco Morgantini F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO
F.to Rossella Cardoni