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TAR Veneto – Sentenza n. 1990 del 12-05-2010

1. Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica – indicazione di parametri non inderogabili – ininfluenza di eventuali violazioni sui provvedimenti di formazione degli organici – necessità di misure di carattere logistico – amministrativo.

 

Eventuali singole violazioni del decreto ministeriale 26 agosto 1992, che detta norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, sono ininfluenti ai fini dello scrutinio della legittimità dei provvedimenti di formazione degli organici.

Invero tali violazioni, ove sussistenti, sono inidonee a rifluire in termini di illegittimità sui provvedimenti di formazione degli organici, in quanto estranee alla fase provvedimentale di pertinenza dell’Amministrazione statale, attenendo invece prevalentemente ai comportamenti materiali propri della fase esecutiva di competenza degli enti locali responsabili della programmazione della rete scolastica sul territorio e dell’edilizia scolastica ed eventuali inadempienze, da valutare in concreto con riguardo a ciascun edificio scolastico, al numero, alla larghezza e lunghezza delle vie d’uscita, devono trovare i propri rimedi, caso per caso, in misure di carattere logistico – organizzativo relative alla dislocazione delle classi tra i piani e le aule degli edifici scolastici, o in appositi interventi sugli edifici.

Peraltro l’art. 5 del decreto ministeriale 26 agosto 1992 non fissa un numero inderogabile di alunni per classe, ma si limita ad individuare il parametro di 26 persone per aula quale base di calcolo per determinare il massimo affollamento ipotizzabile sui piani dell’edificio ai fini della conformazione delle vie d’esodo, ponendo in sostanza la media di alunni che può trovare posto in aula, potendosi bilanciare, in rapporto alla capacità di deflusso delle vie di fuga, eventuali superamenti del parametro medio con classi meno numerose, e potendosi altresì adottare apposti accorgimenti in caso di superamento del parametro.

 

***

 

2. Atti adottati in applicazione di decreto e regolamento non ancora vigenti – illegittimità – non sussiste – efficacia sanante della normativa sopravvenuta.

 

Non sussiste illegittimità degli atti di formazione degli organici per violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi) (in quanto è stata data applicazione ad un regolamento e ad un decreto interministeriale non ancora vigenti), dal momento che la prassi di diramare con circolari schemi di decreti non ancora vigenti, non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti adottati sulla base degli indirizzi contenuti nelle circolari, posto che l’intera procedura si giova dell’efficacia sanante della normativa sopravvenuta.

 

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