Tar Campania – Sentenza n. 17532 del 24-09-2010

Minore disabile – sussistenza del diritto all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia – insussistenza del diritto al preventivo accertamento del numero di ore di sostegno negli anni futuri.

 

Il TAR Campania si è occupato, con decisione particolarmente interessante, del caso di due genitori di un minore portatore di handicap che ricorrevano avverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione scolastica prevedeva 11 ore di sostegno scolastico su 30 ore di frequenza settimanali effettive per l’anno scolastico 2010/2011.

I genitori chiedevano inoltre l’apporto dell’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza sia per l’anno scolastico in corso che per gli anni successivi nonché il risarcimento dei danni patiti dal figlio.

I Giudici Amministrativi hanno accolto il ricorso in riferimento alle domande di annullamento del provvedimento impugnato e di accertamento del diritto del minore a giovarsi del sostegno scolastico in generale, in quanto soggetto affetto da handicap e, perciò avente diritto ad essere destinatario delle attività di sostegno di cui all’art. 35, comma VII, L. 289/2002.

Non è stata accolta, invece, la domanda relativa alla preventiva quantificazione delle ore di sostegno di cui il minore dovrebbe usufruire negli anni futuri e questo perché “il dimensionamento della prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all’andamento della patologia da cui il minore è affetto, con particolare riguardo alle possibilità di recupero della persona disabile, finalità cui il percorso deve essere diretto”.

Uguale esito ha avuto la richiesta di risarcimento dei danni esistenziali in quanto non è stato fornito nessun tipo di prova in merito al pregiudizio sofferto effettivamente dal minore per la mancata tempestiva attivazione delle prestazioni di sostegno.

( Avv. Pietro Siviglia)

 

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