Tar Lazio – Sentenza n. 12417 del 03-12-2009

Abilitazioni SSIS – punteggio ulteriore – fondamento legislativo – Titoli abilitativi diversi – estensione del punteggio aggiuntivo – illegittimità.

 

Esiste un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto all’abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all’insegnamento.

Alle abilitazioni SSIS va dunque attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari.

Il valore aggiunto retribuito con un punteggio ulteriore all’abilitazione SSIS, in ragione della peculiarità dei contenuti formativi e delle relative ricadute sul piano delle capacità didattiche dello specializzato, consiste proprio nell’attribuzione dei previsti 6 punti, a differenza dei 24 punti che sono calibrati sul mero dato temporale della durata biennale del relativo corso.

L’assenza di basi normative per riconoscere un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi SSIS determina invece l’illegittimità di tutte quelle disposizioni – anche di tipo regolamentare come quella impugnata – che sono volte all’estensione di detto punteggio.

 

***

 

N. 12417/2009 REG.SEN.
N. 04630/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4630 del 2007, proposto da:
ANIEF – Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione, A.N.P. – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola – xxx, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n.9, presso lo studio dell’avv. Lucio Stile;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -domicilia per legge;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, approvata con d.m. n. 27 del 15 marzo 2007, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che per “Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;
– nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, ed in particolar modo le graduatorie permanenti, in corso di pubblicazione, così come aggiornate ai sensi degli atti impugnati, con espressa riserva di motivi aggiunti non appena le suddette graduatorie saranno rese note;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti i motivi aggiunti, notificati in data 30 agosto 2007, proposti da xxx nei confronti dell’U.S. P. di Roma e di ……..;
Visti i motivi aggiunti, notificati in data 4 ottobre 2008, proposti da: xxx contro U.S.P. di Lodi e xxx; xxx contro U.S.P. di Palermo e xxx; xxx contro U.S.P. di Roma e xxx; xxx contro U.S.P. di Sassari e xxx; xxx contro U.S.P. di Modena e xxx;
Vista la propria decisione interlocutoria n. 2462 del 12 marzo 2009 e gli atti depositati in ottemperanza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti, che agiscono nel presente giudizio in via diretta e/o nella qualità di rappresentati dalle associazioni di categoria di cui in epigrafe (A.N.I.E.F. e A.N.P.), sono docenti titolari di abilitazioni conseguite a seguito di corsi S.S.I.S. (inde: SSIS) o assimilati (laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o COBASLID), e iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti previsto dalla tabella di valutazione allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97.

1.1- Con ricorso, notificato in data 11 maggio 2007, essi contestano il punteggio aggiuntivo (punti 6) riconosciuto dal punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli approvata con d.m. n. 27 del 15 marzo 2007 ai possessori di abilitazione diverse da quella conseguita a seguito dei corsi S.I.S.S. o assimilati.
Deducendo plurima violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 6 -ter della legge n. 306/2000; art. 3 d.m. 24 novembre 1998; art. 8 d.i.m. 4 giugno 2001 n. 268; art. 2, comma 2, della legge n. 333/2001; art. 4 d.m. n. 123/20009, nonché eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, i ricorrenti asseriscono che l’attribuzione di tale punteggio aggiuntivo svilirebbe il meccanismo premiale previsto dalla legge per le abilitazioni conseguite a seguito di corsi S.S.I.S. e, in quanto tale, sarebbe palesemente illegittimo.
I ricorrenti impugnano pertanto la tabella al decreto direttoriale del 15 marzo 2007 e, con distinti motivi aggiunti, le graduatorie a esaurimento per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il precitato punteggio aggiuntivo ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS.

1.3.- Con decisione interlocutoria n. 2462 in data 12 marzo 2009 – nella considerazione che l’amministrazione scolastica aveva depositato una relazione in data 23 luglio 2007, con la quale si controdeduceva – in maniera invero succinta – su una serie di questioni, plausibilmente poste con distinte impugnative, tra le quali non vi era traccia di quelle specificamente agitate con il ricorso all’esame – la Sezione chiedeva che l’amministrazione scolastica controdeducesse puntualmente su tutte le questioni poste dai ricorrenti con l’impugnativa proposta.

1.4.- L’amministrazione compulsata depositava la relazione prot. n. AOODGPER.09/973 in data 30 giugno 2009 e il ricorso, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009.

2.- Oggetto dell’impugnativa è la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, approvata con d.m. 27 del 15 marzo 2007, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che per “le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”.
I ricorrenti, nella qualità di titolari di una o più abilitazioni per distinte classi di concorso, conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati (laurea in Scienze della formazione, Didattica della Musica o COBASLID) e di iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del d.lgs. n. 297/1994, contestano il punteggio aggiuntivo di 6 punti riconosciuto dalla precitata tabella di abilitazione dei titoli ai possessori di abilitazioni diverse da quella da loro conseguita.
Affermano che con l’impugnata tabella di valutazione, attribuendosi alle abilitazioni o titoli abilitanti diversi da quelli SSIS un punteggio aggiuntivo pari a 6, così equiparando di fatto i titoli in questione, si sarebbe annullato il valore aggiunto che la legge aveva riconosciuto all’abilitazione SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi all’insegnamento.
Soggiungono che i 30 punti aggiuntivi, attribuiti al diplomati SSIS in forza del combinato disposto dell’art. 6, comma 1-ter della legge n. 306/2000, dell’art. 3 d.m. 24 novembre 1998, nonché dall’art. 8 del d.i.m. n. 268/2001, sono determinati in 24 punti per il biennio del corso (pari al punteggio che avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento) e in 6 punti per il titolo abilitante, e che proprio nell’attribuzione di detto ultimo punteggio si concreterebbe il vantaggio per gli specializzati SSIS in ragione della frequenza del corso biennale e del superamento del relativo esame.

2.1.- La prospettazione è fondata.

2.2.- Giova anzitutto richiamare il quadro normativo entro cui si iscrive la tematica della valutazione dei titoli abilitavi all’insegnamento e dell’attribuzione dei relativi punteggi:
– l’art. 4 della l. 19 novembre 1990, n. 431 (“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”) ha istituito specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi, deputate alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e al rilascio di un diploma avente valore di esame di Stato che abilita all’insegnamento;
– l’art. 3 del d.m. 24 novembre 1998 (“Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica”) ha disposto, nei concorsi a cattedra nella scuola secondaria, l’attribuzione a favore di “coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione” di “un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”;
– l’art. 1, comma 6-ter, della l. 27 ottobre 2000, n. 306 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001”), che, enunciando il principio secondo cui “l’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha demandato a un successivo decreto ministeriale di stabilire, tra l’altro, “il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale sia ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell’esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 24 novembre 1998”;
– l’art. 8 del d.m. 4 giungo 2001, n. 268 (“Regolamento recante norme relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali”), adottato in attuazione del precitato art. 1, comma 6-ter, della legge n. 306/2000, con il quale è stato riconosciuto agli insegnanti SSIS, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, “un punteggio aggiuntivo … pari a trenta punti”.
La riferita evoluzione ordinamentale riguardante la subiecta materia conferma l’assunto conclusivo svolto con l’impugnativa all’esame, e cioè che esiste un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto all’abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all’insegnamento.
Tale fondamento positivo si rinviene nel precitato art. 1, comma 6-ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale – il successivo d.m. n. 268/2001 – “il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale …in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998”.
Ciò consente di affermare che il legislatore ha elevato al rango di norma primaria la norma regolamentare, già enunciata con tale ultimo decreto ministeriale, che attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari.

2.3.- Anche l’elaborazione giurisprudenziale che si è andata sul punto delineando conferma come l’attribuzione di “un punteggio fisso aggiuntivo” al diploma SSIS, nella misura che sarà poi determinata dall’art. 8 del decreto n. 268 del 2001, “risulti pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l’intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli” (sentenza della Sezione, 13 agosto 2002, n. 7121), costituendo detto punteggio “il doveroso riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS” (CdS, VI, 30 dicembre 2002, n. 8252 confermativa di detta sent. n. 7121/2002).
Non è qui il caso di ripercorrere le ampie sequenze argomentative svolte dalla giurisprudenza a sostegno della legittimità, sulla base del dato normativo di riferimento, dell’attribuzione di un particolare e ulteriore punteggio ai docenti SSIS.
I ricorrenti hanno diffusamente riferito di tale orientamento giurisprudenziale (oltre alle sentenze sopra enunciate, sono state pertinentemente richiamate le decisioni del CdS n. 8499/2003 e della Sezione n. 9255/2006 e n. 6339/2003; cui possono aggiungersi le sentenze della Sezione nn. 4731/2002, 5119/2002, 5121/2002, 7140/2004 e 552/2006; nonché del CdS, VI, n. 495/2003), dal quale è possibile enucleare i seguenti principi:
– l’istituzione e la valorizzazione dei corsi SSIS si inserisce nella tendenza assunta, dall’ordinamento giuridico nazionale, per rispondere ad esigenze comunitarie, di una generale riqualificazione delle professioni e dell’esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere, che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche (sent. n. 4731/2002);
– il particolare apprezzamento che viene riconosciuto al titolo conseguito attraverso l’esame di Stato che si sostiene al termine di un corso svolto presso le scuole di specializzazione è fatto ineludibile per rispondere alle esigenze poste dalla normativa comunitaria (sent. n. 925572006);
– l’attribuzione di un bonus di punteggio al diploma SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi non determina alcuna disparità di trattamento, ai fini dell’accesso al posto di lavoro, tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi, trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è predicabile una necessaria parità di trattamento, con attribuzione di un medesimo punteggio al diverso titolo di ammissione nelle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previsto (sent. n. 8499/2003).

2.4.- Tanto premesso deve concludersi nel senso della piena ragionevolezza del dato normativo – anche alla luce dell’esegesi offertane dalla giurisprudenza amministrativa – circa l’attribuzione ai diplomati SSIS di un bonus aggiuntivo rispetto alle altre categorie di insegnanti abilitati.
In ordine al valore e alla consistenza di detto bonus, quale punteggio ulteriore riconosciuto all’abilitazione SSIS, esso si risolve nell’attribuzione del punteggio complessivo di 30 punti in forza del combinato disposto dell’art. 6, comma 1-ter, della legge n. 306/2000, dell’art. 3 del d.m. 24 novembre 1998 e dell’art. 8 del d.m. n. 268/2001; punteggio complessivo che si compone di 24 punti per il biennio del corso, corrispondenti al punteggio che i corsisti avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento, e di punti 6 per il titolo abilitante.
Va in proposito opportunamente puntualizzato che l’attribuzione di tali 6 punti costituisce il valore numerico premiale del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS, mentre l’attribuzione dei 24 punti è (ragionevolmente) correlata al dato oggettivo della frequenza obbligatoria del corso finalizzato al conseguimento dell’abilitazione (“stante la sostanziale incompatibilità (di fatto, se non di diritto) della frequenza del corso stesso con l’espletamento di un parallelo servizio di insegnamento autonomamente valutabile”: sent. n. 9255/2006).
In altre parole – è il dato è di decisivo rilievo ai fini della presente impugnativa – il valore aggiunto retribuito con un punteggio ulteriore all’abilitazione SSIS, in ragione della peculiarità dei contenuti formativi e delle relative ricadute sul piano delle capacità didattiche dello specializzato, consiste proprio nell’attribuzione dei previsti 6 punti, a differenza dei 24 punti che sono calibrati sul mero dato temporale della durata biennale del relativo corso.
Quanto precede consente di affermare che proprio in tale punteggio risiede il valore premiale attribuito all’abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito.
Peraltro, è proprio da tale considerazione che si dipartono le censure mosse con il ricorso nei riguardi di una disciplina regolamentare ritenuta priva di ragionevolezza e affetta da illogicità per avere riconosciuto ai titoli abilitanti all’insegnamento diversi da quelli SSIS un punteggio aggiuntivo pari a 6, così procedendosi a un’incongrua equiparazione di tali titoli, volta ad annullare nella sostanza il bonus attribuito agli specializzati SSIS.

2.5.- Tale censure, che il Collegio ritiene di dover apprezzare, non sono vinte dalle considerazioni confutative opposte dall’amministrazione resistente secondo cui il punteggio rivendicato dai ricorrenti, apparendo sproporzionato, sarebbe quindi violativo del “principio della meritocrazia”, quale parametro stabilito dall’art. 97 della Costituzione per accedere ai pubblici uffici.
Può in proposito osservarsi che il punteggio in questione riguarda i 6 punti che, con il decreto ministeriale impugnato, si è ritenuto di attribuire indifferentemente a tutti i titoli abilitativi comunque conseguiti. E d’altronde, come si è sopra riferito, il bonus aggiuntivo, quale valore premiale delle abilitazioni SSIS, si riassume proprio nell’attribuzione di detti 6 punti, risolvendosi diversamente l’assegnazione dei 24 punti nel riconoscimento delle attività didattiche disimpegnate dai corsisti nel periodo di frequenza biennale delle scuole di specializzazione SSIS.
Alla stregua di tale puntualizzazione, deve concludersi – valorizzando le conclusioni già rassegnate dalla Sezione con la più volte richiamata sentenza n. 6339/2003 – che l’assenza di basi normative per riconoscere un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi SSIS determina l’illegittimità di tutte quelle disposizioni – anche di tipo regolamentare come quella impugnata – che sono volte all’estensione di detto punteggio.

3.- Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente impugnata (p. A.5 del d.m. 15 marzo 2007).

3.1.- L’accoglimento del ricorso principale porta all’accoglimento dei motivi aggiunti proposti avverso le graduatorie ad esaurimento per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo de quo ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS; dal che consegue che le graduatorie impugnate vanno annullate (recte: modificate), nei limiti dell’interesse fatto valere con i motivi aggiunti.
In ordine a tale ulteriore impugnativa, rileva però il Collegio che essa non è stata proposta da tutti i ricorrenti originari (in numero complessivo di centrotrentacinque), ma solo da nove di essi, e precisamente dagli insegnanti xxx.
Ciò porta a ritenere che l’interesse al ricorso, connotato dagli indefettibili caratteri della concretezza e attualità, sussista solo per detti ricorrenti e non per i rimanenti centoventisei ricorrenti originari, nei riguardi dei quali il ricorso deve ritenersi improcedibile, avendo essi omesso di impugnare le graduatorie provinciali nelle quali risultavano inseriti, e cioè gli atti connotati di lesività diretta per le rispettive posizioni giuridiche.

4.- Alla stregua di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente ai nove ricorrenti che hanno proposto motivi aggiunti avverso le distinte graduatorie provinciali ad esaurimento e deve dichiararsi improcedibile per i centoventisei ricorrenti che hanno omesso la proposizione di detti motivi.
Quanto alle spese di lite, la novità delle questioni dedotte nel giudizio spingono a compensarle tra tutte le parti costituite in giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
a.- l’accoglie limitatamente ai ricorrenti xxx;
b.- lo dichiara improcedibile limitatamente ai ricorrenti xxx
c.- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2009