Tar Liguria – Sentenza n. 10130 del 28-10-2010

È illegittimo il verbale relativo alla terza prova scritta della maturità se risulta modificato e corretto senza alcuna cautela tale da assicurare la riferibilità alla Commissione del nuovo giudizio.


Costituisce principio generale quello per cui, se per un verso di tutte le operazioni concorsuali deve essere redatto quotidianamente processo verbale (oggetto di sottoscrizione dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario), per un altro verso le eventuali cancellature o correzioni devono essere approvate con postille o segni tali, posti prima delle sottoscrizioni, da garantire la riferibilità alla commissione e la non avvenuta correzione dopo la chiusura del verbale stesso.

 

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