Tar Liguria – Sentenza n. 5498 del 01-07-2010

Prove di recupero – delibera di non promozione – mancata considerazione delle deficienze organizzative nell’attività di sostegno – illegittimità – risarcimento danni.

 

Le deficienze organizzative nell’attività di sostegno non sono state tenute nella dovuta considerazione nel corso dello scrutinio dal Consiglio di Classe, il quale avrebbe dovuto adeguatamente evidenziare come le insufficienze riportate nel corso delle prove di recupero non fossero comunque dovute alle carenze nell’attività di sostegno relativa all’anno scolastico 2007/2008, le quali non potevano di certo essere supplite dagli aiuti prestati allo studente durante le prove di recupero tenutesi nel mese di settembre 2008.

Ne consegue l’illegittimità del gravato verbale, atteso che nello stesso non viene adeguatamente chiarito che le insufficienze riportate dall’odierno ricorrente non sono state conseguenza immediata e diretta della carenza di un’idonea attività di sostegno.

La richiesta risarcitoria merita accoglimento nella parte relativa al danno morale soggettivo patito dal ricorrente ed alla perdita di chance dal medesimo subita.

 

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