TAR Puglia – Sentenza n. 811 del 08-03-2010

Non ammissione alla classe successiva a causa di numerose insufficienze – mancata considerazione delle condizioni di salute dello studente e del curriculum degli anni precedenti – illegittimità – sussistenza.

 

Nella considerazione delle delicate condizioni di salute dello studente, a fronte di risultati affatto disastrosi se valutati con riferimento all’intero anno scolastico, il Collegio dei docenti avrebbe potuto e dovuto approfondire la possibilità di sospendere il giudizio con attribuzione di debiti, magari avuto riguardo anche al curriculum scolastico relativo agli anni precedenti, posto che la scuola deve perseguire l’obiettivo della formazione (e non già la punizione), con la debita considerazione di temporanee situazioni contingenti che possano aver influito negativamente sul profitto.

 

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