Tar Veneto – Sentenza n. 5484 del 19-10-2010

Esame di maturità: lo studente respinto non ha diritto di accesso agli atti riguardanti un altro studente.

 

Il documento di cui si chiede l’accesso non può ritenersi come necessario e rilevante ai fini della difesa in un eventuale azione giudiziale e ciò perché nella specie non si versa in un ipotesi di procedura selettiva (e cioè in una procedura ove la valutazione eccessivamente generosa di un candidato può tradursi in un peggioramento della posizione in graduatoria degli altri candidati) bensì di prove di esame di maturità ove non esiste una graduatoria e la valutazione errata di un candidato non interferisce sulla posizione degli altri candidati.

 

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