Tribunale di Bari – Ordinanza n. 36460-2017 del 04 agosto 2017

Trasferimento da posto di sostegno a posto comune: si deve considerare il servizio pre-ruolo ai fini del computo del vincolo quinquennale.

 

Il Tribunale di Bari cambia orientamento, dichiara la propria giurisdizione sulla questione attinente il riconoscimento del servizio preruolo ai fini del superamento del vincolo quinquennale sui posti di sostegno, ed accoglie due ricorsi proposti da alcuni docenti.

Infatti, il Collegio pugliese — che fino ad oggi aveva ritenuto che sulla questione dovesse provvedere il Giudice Amministrativo — con due pronunce (Ordinanza 36460-2017Ordinanza 36431-2017) rese in sede di reclamo, ha aderito all’orientamento (invero sempre più uniforme) secondo cui l’art. 127, comma 2, del D.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui non parifica l’attività di insegnamento a tempo determinato su posti di sostegno alla stessa attività svolta con rapporto a tempo indeterminato, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si pone in conflitto con il principio di non discriminazione tutelato dalla clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.

E dunque, né la legge nazionale, né tanto meno una determinazione ministeriale, possono svilire il lavoro precario, giunto perfino a non avere la benché minima rilevanza ai fini della partecipazione alla procedura di mobilità.

Infatti il principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato è tutelato da una norma europea precisa e incondizionata, tanto da poter essere invocata da un singolo lavoratore innanzi al Giudice nazionale, il quale, in caso di contrarietà della norma nazionale con la stessa, dovrà disapplicare la disposizione di diritto interno incompatibile.

Insomma, i docenti di sostegno che hanno maturato un quinquennio di servizio hanno diritto a partecipare alla mobilità professionale, non rilevando la tipologia di servizio svolta (di ruolo o di preruolo).

Non è servito all’amministrazione invocare generiche esigenze di continuità didattica, poiché per il Giudice barese queste non enucleano alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato con contratto a tempo determinato; infatti la stessa possibilità per i docenti di sostegno di accedere alla mobilità territoriale verso altro posto di sostegno sito in altra sede, già prima del decorso del quinquennio, è indice che non è stata l’esigenza di garantire la continuità didattica per l’alunno la ratio sottesa alla previsione del vincolo di permanenza quinquennale da parte del Legislatore.

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone