Tribunale di Alba – Sentenza del 19 giugno 2013

Valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro.

 

Nuovi successi ANIEF presso i Tribunali di Alba e Catanzaro per la tutela di quanti hanno svolto il servizio militare obbligatorio e per questo sono da sempre discriminati dal Ministero dell’Istruzione all’interno delle graduatorie ad esaurimento. Non assegnare il giusto punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, non permette di avanzare nelle graduatorie ad esaurimento da cui annualmente si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo ritardando illegittimamente – di conseguenza – il momento dell’assunzione dei docenti che sono stati sottoposti agli obblighi di leva e non hanno avuto la buona sorte di ottenere anche un concomitante incarico di insegnamento.

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Alba nell’ulteriore sentenza di accoglimento di un ricorso patrocinato dall’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF in cui la decisione del MIUR di valutare il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, oltre che in contrasto con il D.Lgs. 297/94, è stata ritenuta “discriminatoria nella misura in cui tende a svantaggiare ingiustamente chi abbia adempiuto l’obbligo di leva rispetto a coloro che non vi fossero sottoposti (perché esonerati o di sesso femminile) o che, per pura casualità, abbiano prestato il servizio militare in concomitanza con incarico di insegnamento”. Il Giudice rileva, infatti, che “disparità di trattamento è ravvisabile in particolare nel fatto che l’applicazione dell’art. 2, comma 6 d.m. 44/2011 determina un ritardo nell’immissione in ruolo per tutti coloro che pur avendo conseguito il titolo di studio valido per l’insegnamento non abbiano potuto accedere immediatamente alle relative graduatorie solo perché obbligati a prestare il servizio militare, ponendo tali soggetti in una posizione di obiettivo e ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che sono invece esonerati dal medesimo”. MIUR soccombente condannato anche al pagamento di 1.300 Euro di spese di lite.

Avv. Giovanni Rinaldi

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