Tribunale di Chieti – Ordinanza del 19.07.07

Tribunale di Chieti – Ordinanza del 19.07.07

 

Incompatibilità: è sempre necessaria la diffida (art. 508 D.lgs. 297/1994). Illegittimo il provvedimento di decadenza o risoluzione del contratto senza il preventivo esperimento della procedura di diffida, anche in caso di supplenza temporanea. Ordinata la reintegra ex art. 18 Statuto dei lavoratori a favore del docente precario illegittimamente licenziato.
(Sentenza e nota inviate dall’Avv. Francesco Orecchioni)

 

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Il Tribunale di CHIETI, quale Giudice del lavoro

nel procedimento n. 554/07 RG. ex art. 700 c.p.c. instaurato da xxx nei confronti dell’l.T.N. “…….” di …., in persona del Dirigente Scolastico p. t, avente ad oggetto la risoluzione immediata del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l’Istituto Nautico di ….., disposta dal Dirigente Scolastico dell’lTN “……” di ……. con provvedimento prot. n. 1075/FP del 29.03.07, nonché il depennamento del ricorrente da tutte le graduatorie di supplenza decretato con detto provvedimento,

-premesso che:
il professor xxx con ricorso ex art. 700 c.p.c., denunciava l’illegittima risoluzione del contratto di lavoro di durata annuale stipulato con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Nautico di ……, chiedendo l’annullamento di tale atto, stante le particolari condizioni di urgenza – (famiglia – monoreddito, con 2 figli in tenerissima età e moglie disoccupata);
il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro, considerata la particolare condizione sociale del ricorrente e ritenuta la sussistenza del fumus boni juris, con provvedimento reso inaudita altera parte sospendeva il provvedimento impugnato, fissando per la comparizione delle parti l’udienza del 7 maggio 2007;
in detta udienza, si costituiva l’ITN “…..” a mezzo del Dirigente Scolastico, chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del provvedimento adottato, in quanto il ricorrente avrebbe violato il disposto di cui all’art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994, nonché per aver il medesimo rilasciato false dichiarazioni ed in particolare di aver dichiarato “di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all’art. 508 D. Lgs. n. 297/1994”;
il resistente sosteneva altresì la non applicabilità al caso de qua della procedura di diffida prevista sempre dall’art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994;
-a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 7 maggio 2007,
-esaminati gli atti e i documenti d i causa, nonché le istanze delle parti,

– considerato che:

a) in applicazione dei principi generali, l’istituto della risoluzione del contratto (ed in special modo quello di lavoro subordinato) può trovare applicazione solo in caso di inadempimento di particolare gravità.
Nel caso in specie, appare evidente che le “false dichiarazioni” che a norma di contratto sarebbero state idonee a determinare la risoluzione del medesimo, vadano individuate pur sempre nelle dichiarazioni che hanno reso possibile l’assunzione, vale a dire il possesso dei prescritti titoli di studio, di servizio o esigenze di famiglia, altrimenti si dovrebbe ritenere che persino un qualsiasi errore (per esempio nell’indicazione della data di nascita o del numero civico di residenza) dovrebbe produrre la risoluzione automatica del contratto.
Oltre tutto, l’amministrazione resistente ha emesso il provvedimento perché a nome del ricorrente risultava un’impresa “desunta esclusivamente dall’iscrizione presso la Camera di Commercio” senza altre verifiche in merito all’effettivo esercizio da parte del ricorrente della suddetta attività commerciale.
Dagli atti di causa, emerge che tale impresa (iscritta solo per qualche mese) era stata chiusa prima ancora che fosse avviato il procedimento per la risoluzione del contratto di lavoro.

b) l’istituto della diffida, previsto dall’art. 508 del D.Lgs. n.297/1994 in caso di incompatibilità per il personale della scuola, non risulta affatto abrogato.
Valga a proposito quanto espressamente previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 (successivo alla l. 662/1996) che – nel ricordare la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego – precisa che “restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, 273,274, 508, nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″;
Né può d’altra parte ritenersi fondata la tesi del convenuto secondo cui l’istituto della diffida riguarderebbe esclusivamente i dipendenti pubblici non contrattualizzatI”, posto che – trovando applicazione l’art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994 solo nella scuola, ed essendo i rapporti di lavoro dei dipendenti della scuola regolati (ex art. 2 D.Lgs. n. 165/2001) “dalle disposizioni del capo I, titolo Il, del libro V del codice civile”- ciò comporterebbe la non applicabilità della norma stessa, la cui operatività è invece espressamente prevista dal disposto di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001.
Orbene, è pacifico che nel caso in specie, non solo non erano inutilmente trascorsi i 15 giorni dalla diffida, ma il dirigente scolastico non aveva neppure provveduto a diffidare il dipendente come previsto dalla legge in caso di incompatibilità;

c) il depennamento dalle graduatorie può essere disposto nei confronti di quegli aspiranti che abbiano reso “dichiarazioni non corrispondenti a verità” nella compilazione del modulo domanda di supplenza.
Appare evidente pertanto che detta disposizione non può trovare applicazione nel caso de quo, in cui è pacifico che le presunte “false dichiarazioni” non riguardavano, né erano contenute, nella domanda di supplenza finalizzata all’inclusione nelle graduatorie;
-ritenuta pertanto la sussistenza del fumus boni iuris;
– ritenuta altresì la sussistenza del periculum in mora in considerazione:
1) della natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente “perdita di chance”, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia per cui nelle more del procedimento di merito verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto al lavoro violato;
2) della condizione personale del ricorrente, con moglie disoccupata e due bambini in tenera età;
– visti gli artt. 669 sexies e 5S. c.p.c.,

 

ACCOGLIE

la domanda cautelare proposta dal professor xxx e, per l’effetto,

 

ANNULLA

con effetto ex tunc, il provvedimento (Decreto prot. n. 1075/FP del 29.03.07) col quale il D.S. dell’ITN “………” di …….. ha disposto la risoluzione immediata del rapporto di lavoro col professor xxx, il suo depennamento dalle graduatorie di supplenza e l’annullamento ai fini giuridici del rapporto di supplenza, con ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, disponendo la reintegrazione del ricorrente presso il predetto istituto;
condanna l’Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate in €. 2.166,50, di cui € 1.166,50 per diritti, e €, 1.000,00 per onorari, oltre a oneri di legge.

Si comunichi alle parti.
Chieti, 19 luglio 2007

Il Giudice del Lavoro