Tribunale di Chieti – Sentenza n. 508-2010

Ancora una pronuncia sulla questione della presunta incompatibilità dei professori avvocati a patrocinare in controversie in cui è parte una pubblica amministrazione.

Confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, il Tribunale di Chieti ha riconosciuto il diritto del docente a svolgere la professione di avvocato in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR.
Per quanto è dato sapere, trattasi della prima sentenza di merito (gli altri provvedimenti, pubblicati anche in questo sito, erano di natura cautelare).

Il MIUR è stato altresì condannato alla refusione di 3.000,00 euro (oltre IVA, CAP e rimborso forfettario) per spese processuali.

( Avv. Francesco Orecchioni)

 

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Docenti avvocati – divieto ex art. 1 comma 56 bis L. 662/1996 di patrocinio nelle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione – non sussiste.

 

Il divieto ex art. 1 comma 56 bis L. 662/1996 non poteva – e non può a tutt’oggi – riguardare i professori-avvocati in quanto per loro vi era – e vi è – una norma speciale, l’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria sia da quella della scuola secondaria di II grado.

 

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