Tribunale di Foggia – Sentenza n. 593 del 13 febbraio 2012

Reiterazione contratti a tempo determinato: le esigenze di flessibilità in capo all’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche giustificano la tipizzazione di un meccanismo di reclutamento soggetto a regole speciali.

 

L’intera disciplina delle assunzioni nel Settore Scolastico, apprestata dal nostro Ordinamento, non merita la censura di incompatibilità con gli invocati principi di derivazione comunitaria.

Il sistema normativo complessivamente predisposto per consentire il reclutamento del personale nei ruoli dell’Amministrazione Scolastica può dirsi incentrato tutto sull’istituto, di chiara matrice pubblicistica, della supplenza.

Trattasi non già di una tipologia di contratto, bensì di un incarico di natura temporanea – inerente alla necessità di garantire all’utenza la continuità del pubblico servizio scolastico, in tutti i casi in cui la stessa appaia compromessa a causa di disfunzioni organizzative – da conferirsi per ciò stesso mediante contratto di assunzione a tempo determinato.

In seno all’organizzazione scolastica appare oggettivamente preclusa – per effetto della sostanziale instabilità dell’assetto organizzativo di ogni singolo Istituto, di anno in anno interessato da una molteplicità di movimenti del personale (trasferimenti, assegnazioni provvisorie ecc.) – quella razionalizzazione e programmazione a lungo termine dell’effettivo fabbisogno di risorse umane in seno all’organico.

Alle suesposte considerazioni sul carattere immanente, nel sistema organizzativo scolastico, dell’esigenza di copertura pro tempore di posti, a prescindere dalle ragioni della relativa disponibilità – se, cioè riconducibili a necessità prettamente sostitutive piuttosto che a carenze di organico – si affiancano le riflessioni in ordine all’obiettivo, che lo Stesso legislatore persegue, di rendere la successione degli incarichi di supplenza funzionale all’assunzione a tempo indeterminato di colui che ne sia stato destinatario. Tanto si evince agevolmente dalla lettura delle norme in esame, che espressamente ricollegano a! conferimento delle singole supplenze l’attribuzione di un punteggio utile all’avanzamento dì posizione nella graduatoria da cui l’amministrazione deve attingere per l’immissione nei ruoli, ossia per il reclutamento del personale da inserire in organico, quindi da assumere a tempo indeterminato.

Tenuto conto di questo quadro complessivo è l’integrale sistema di reclutamento degli insegnanti ad essere sottratto alla disciplina generale dettata dal codice civile, dalle norme speciali del lavoro nell’impresa e dallo stesso art. 36 T.U. in ragione della sua intrinseca specialità, al punto che, sul piano ontologico, può senza dubbio essere affermato che le assunzioni nella scuoia pubblica in regime di precariato (o di preruolo) non sono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e progressivo sistema di «reclutamento», destinato a concludersi fisiologicamente con l’assunzione «in ruolo» e la ricostruzione della carriera.

Ebbene, una così puntuale e coerente disciplina, intesa a favorire la regolarità ed efficienza del servizio scolastico, dunque a rendere effettivo il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito (cfr. artt. 33 e 34 Cost.), non può non essere considerata, nel suo complesso, come legislazione affatto speciale.

Tornando alla disamina dei profili di compatibilità con il diritto comunitario del sistema normativo sul reclutamento del personale nella Scuola, occorre insistere sul carattere affatto speciale di tale sistema, dunque sulla sua assoluta estraneità ad una disciplina generale, qual è quella contenuta nel d.lgs. n. 368/2001, che, risolvendosi in uno strumento di controllo delle oggettive ragioni giustificative dell’apposizione del termine, e mirando ad evitare che la reiterata stipula di contratti a termine sopperisca a carenze strutturali di organico, nessun ruolo efficace potrebbe esercitare rispetto ad una fattispecie in seno alla quale lo stesso legislatore ha istituito una relazione di immanenza tra le caratteristiche dell’organizzazione datoriale e le esigenze di flessibilità assoluta, le quali, pertanto, a determinate condizioni, vengono garantite in maniera permanente, e non possono essere sconfessate dal mero fenomeno del reiterarsi dei rapporti con lo stesso prestatore.

E’, insomma, nel riconoscimento del carattere immanente, e per ciò stesso duraturo, delle esigenze di flessibilità assoluta in capo all’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche, che si giustifica la tipizzazione di un meccanismo di reclutamento dai tratti peculiari, soggetto a regole speciali ed a limitazioni interne, che impongono di circoscrivere il controllo giurisdizionale alla sola verifica di osservanza di tali regole e di detti limiti.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va integralmente rigettato, anche rispetto al capo di domanda risarcitoria, non configurandosi a carico dei ricorrenti alcuna situazione qualificabile come danno risarcibile, ossia come lesione scaturita dall’altrui contegno antigiuridico.

 

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