Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 443 del 13 dicembre 2011

Sanzione disciplinare annullata per incompetenza del dirigente scolastico.

 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di Cassazione sez. lavoro del 5 febbraio 2004 e recentemente ribadito dalla stessa Corte (sentenza n.14628/2010), ha annullato una multa inflitta da un dirigente scolastico ad una collaboratrice scolastica.

Secondo l’art.55 del D. Lgs. 165/2011, il capo della struttura in cui il dipendente lavora è competente unicamente ad irrogare le sanzioni del rimprovero verbale e della censura.

Per quanto riguarda le sanzioni più afflittive (multa, sospensioni, ecc.), la competenza è di un apposito ufficio (UCPD). Ciò vale anche qualora tale ufficio non sia stato istituito; il procedimento instaurato da un soggetto o un organo diverso, è comunque illegittimo e la sanzione irrogata è affetta da nullità.

Secondo la Cassazione, il fatto che il CCNL abbia attribuito al D.S. tale competenza non è sufficiente, in quanto la disciplina stabilita dall’art.55 assume carattere di norma imperativa e, come tale, non derogabile dalla contrattazione collettiva.

A quanto è dato sapere, trattasi della prima applicazione – nel settore scolastico – del principio enunciato dalla Corte di legittimità.

Occorre precisare che il procedimento disciplinare era stato instaurato prima del varo del D. Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), che ha ampliato i poteri del D.S. in materia disciplinare.

Il MIUR è stato inoltre condannato a pagare 2000 euro di spese processuali.

Avvocato Francesco Orecchioni

 

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