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Tribunale di Lanciano – Ordinanza del 06-04-10

Esercizio della professione legale da parte dei docenti. Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 6 aprile 2010.

 

Secondo il parere di alcune Direzioni scolastiche regionali, i docenti avvocati non potrebbero patrocinare in cause in cui “è parte” una Pubblica Amministrazione, in quanto ciò sarebbe vietato dalla legge 662/1996.

Tale disposizione, com’è noto agli addetti ai lavori, si riferisce però ai dipendenti pubblici che fino ad allora non potevano esercitare la professione di avvocato (Dipendenti delle ASL, della regione, ecc.) non ai professori ( universitari e degli istituti secondari) che da sempre (art. 3, comma 4, R.D. n. 1578/1933) sono abilitati all’esercizio della professione forense senza limitazione alcuna.

Eliminata la norma di cui all’art. 1, comma 56 bis l. 662/1996, in forza della l. 339/03, si è assistito ad un revirement della medesima da parte di alcuni Direttori Generali degli USR (con note reperibili anche in questo sito).

In dottrina, è pacifica l’applicazione in subiecta materia della lex specialis di cui al citato R.D. n.1578/1933 (Vito Tenore, “Le incompatibilità per il pubblico dipendente- deroghe soggettive al regime delle incompatibilità: il personale in part-time c.d. ridotto e i professori universitari e di scuole secondarie” in “Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, n. 6/2007, pag. 1097 e segg.; Angelo Mari, “Dipendenti pubblici e professione forense”, in “Giornale di Diritto Amministrativo”, n. 5/2004, pag. 519 e segg).

L’ordinanza del Tribunale di Lanciano costituisce dunque una conferma in sede giurisprudenziale di tale principio.

Da rilevare il richiamo operato dal Giudice del lavoro alla sentenza della Corte costituzionale n.390/2006 che aveva ricordato che “l’eccezione che riguarda i docenti deve essere considerata alla luce del principio costituzionale della libertà dell’insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense”.

( Avv. Francesco Orecchioni)

 

***

 

Docenti avvocati – ammissibilità del patrocinio in controversie in cui sia parte l’amministrazione scolastica – insussistenza di limitazioni all’esercizio della professione forense.

 

Ai sensi dell’art. 3 R.d.L 27 novembre 1933 n. 1578, per i professori di scuole secondarie, come pure per le altre categorie ivi previste, non si pongono limitazioni all’esercizio della professione forense, né limitazioni in ordine alla possibilità di assistere solo una determinata sfera di clientela e/o di affrontare solo determinate cause.

Invero la suddetta disposizione consente ai professori-avvocati di poter difendere chiunque, pubblica amministrazione compresa, ed appare essere una lex specialis rispetto alla norma di cui all’art. 1 comma 56 bis L. 662/96, allo stato peraltro norma priva di concreta applicazione, in quanto (dopo la modifica attuata dalla L. 339/03) gli unici dipendenti autorizzati ad iscriversi all’albo degli avvocati sono i professori-avvocati, che hanno però la lex specialis che li abilita a difendere chiunque, ergo anche una P.A.

È pertanto illegittimo il provvedimento del Dirigente scolastico che tenda a limitare e/o a subordinare il rilascio della autorizzazione a svolgere la professione di avvocato da parte del docente di scuola secondaria alla condizione che l’interessato non assuma il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione ed in particolare il MIUR.

 

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