Tribunale di Lucera – Sentenza del 6 dicembre 2012

 Punteggio servizio militare

Dalla portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D.Lvo 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, ed il rango primario della norma che non si presta dunque ad essere derogata dalle norme di rango secondario, consegue che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento deve essere valutato non solo agli effetti della carriera, una volta che il docente sia immesso in ruolo, ma anche nelle graduatorie ad esaurimento composte proprio ai fini della immissione in ruolo, diversamente si metterebbe in atto una “sostanziale discriminazione” nei confronti di chi col servizio di leva ha assolto il proprio dovere nei confronti della nazione.

 Avv. Alfredo Donatacci

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