Tribunale di Modica – Sentenza n. 212 del 06 dicembre 2011

Docenti avvocati: riconoscimento del diritto ad esercitare la professione forense anche nei confronti dell’Amministrazione pubblica e, in specie, di quella scolastica di appartenenza.

 

L’esercizio dell’attività professionale svolta dal docente iscritto presso l’albo degli avvocati e munito di valida autorizzazione appare legittimo anche ove l’insegnante intenda prestare il proprio patrocinio a favore del personale scolastico (docente e non docente), in controversie in cui sia parte l’Amministrazione di appartenenza.

Invero si può escludere che l’esercizio dell’attività professionale, nel rispetto dei limiti specifici previsti dalla normativa (ad es., v. art. 508 T.U. istruzione), possa pregiudicare l’assolvimento degli obblighi cui il docente è tenuto nei confronti dell’Amministrazione (svolgimento del servizio di insegnamento, rispetto degli orari programmati), anche se tale attività venga prestata a favore del personale scolastico (docente e non) in giudizi in cui sia parte l’Amministrazione di appartenenza, non essendo tale attività idonea a compromettere o condizionare l’assolvimento della prestazione lavorativa (l’attività di insegnamento) cui il docente è tenuto in forza del proprio rapporto di lavoro.

 

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