Tribunale di Patti – Sentenza n. 941-2018 del 04 luglio 2018

Il Tribunale di Patti riconosce il diritto di precedenza ex l.  104/92 in sede di mobilità interprovinciale in favore di una docente che assiste la madre disabile grave.

Sono illegittime le procedure di mobilità interprovinciale relative all’a.s. 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui non riconoscono la precedenza per assistenza al genitore disabile grave.

A dichiararlo, in tempi piuttosto rapidi, il tribunale di Patti, Sez. Lavoro, nella persona del giudice dott. Fabio Licata, nella sentenza n.941  del 04.07.2018,  emessa a conclusione di un giudizio di primo grado  durato  meno di un anno, che,   in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’avv. Santina Franco del foro di  Patti, (Studio Di Salvo) che ha patrocinato la causa su incarico di parte ricorrente, ha   riconosciuto il diritto  di  precedenza  di  una  docente  di  Tusa,  che  per  effetto  della  mobilità  straordinaria  2016/2017  era  stata  trasferita in provincia di Roma.

Con la predetta sentenza è stato statuito che   la norma di rango secondario del CCNl sulla mobilità, che esclude il  reclamato  diritto  di  precedenza  nell’ipotesi  di  mobilità  interprovinciale,  limitandolo  alla  sola  mobilità provinciale, si pone in contrasto con la norma  imperativa ed inderogabile di cui all’art.33 comma 5  della legge n. 104/92 (che invece riconosce al lavoratore  che assiste il familiare portatore di handicap il  “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito  senza il suo consenso ad altra sede” ) e  determina delle disparità non giustificate.

Sul punto, il giudice investito della questione ha evidenziato come le disposizioni di tutela di cui alla L. 104/92 riguardino tutti i congiunti del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, che siano referenti unici per l’assistenza, per cui non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela, a maggior ragione nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado.

Sulla base di queste argomentazioni, è stata quindi totalmente accolta la domanda avanzata dalla docente in questione ed è stato disposto il relativo trasferimento in altro ambito territoriale dalla stessa richiesto nel rispetto del predetto diritto di precedenza per assistenza alla madre disabile.

L’avv. Santina Franco si dichiara soddisfatta per il risultato raggiunto e per la celerità del giudizio, che è  presupposto indispensabile per l’ottenimento dell’auspicata  tutela reale in favore della propria assistita,   evidenziando che per il futuro l’Amministrazione scolastica,  alla luce dell’ormai uniforme orientamento della  giurisprudenza di merito  sul punto, non potrà perseverare nell’ingiustificata disparità di trattamento che  negli ultimi anni ha fortemente svilito, in sede di mobilità scolastica interprovinciale,  la tutela in favore delle  persone disabili gravi di cui alla L. 104/92.

Avv. Santina Franco