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Tribunale di Terni – Sentenza n. 21 del 02-02-2010

Reiterazione di contratti a tempo determinato – Diritto alla conversione in un solo contratto a tempo indeterminato – non sussiste – Diritto al risarcimento del danno – sussistenza.

 

Requisiti essenziali per la validità di un contratto a tempo determinato sono: a) che lo stesso venga stipulato per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; b) che la causale venga esplicitata espressamente nello stesso atto scritto con cui si appone il termine; c) che la causale sussista effettivamente, nel senso che la prestazione lavorativa del dipendente assunto a termine sia, sulla base di una valutazione da effettuarsi ex post, connessa alle suddette esigenze; d) che l’apposizione del termine, pur in presenza delle indicate ragioni, non sia espressamente vietata dal legislatore.

Nell’ipotesi di impiego pubblico la conseguenza della illegittima apposizione del termine (atteso il disposto dell’articolo 36 D.lgs. 165/2001 e dell’articolo 97 della Costituzione il quale prevede l’accesso agli impieghi nella P.A. solo a seguito di concorsi) non può essere la costituzione – per via giudiziaria – di un solo contratto a tempo indeterminato ex tunc e per il futuro; la illegittima apposizione del termine deve, conseguentemente, ritenersi determinare solo l’obbligo risarcitorio del danno cagionato.

Tale risarcimento non deve essere apparente ma effettivo; non deve essere discriminatorio in peius, rispetto al settore del lavoro privato; deve, infine, avere efficacia dissuasiva sullo Stato e sul suo apparato amministrativo, al fine di impedire futuri abusi nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato.

(Sentenza pubblicata su OrizzonteScuola.it)

 

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