Tribunale di Torino – Sentenza n. 2710 del 26 luglio 2012

Inserimento a pettine: il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo pieno ed incondizionato.

 

Il diritto del ricorrente di esser collocato nella graduatoria sulla base del punteggio maturato e non in coda è da ritenersi un diritto soggettivo pieno ed incondizionato, non essendo condivisibile la tesi del MIUR secondo cui esso potrebbe essere potenzialmente affievolito dal diritto che altri docenti potrebbero rivendicare se chiedessero l’inserimento a pettine e si collocassero nella graduatoria in una posizione utile, più elevata rispetto a quella ove dovrebbe esser inserito il ricorrente; in proposito deve infatti essere richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3032/2011, secondo cui la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto all’inserimento a pettine in graduatoria involge un diritto soggettivo e precisamente la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione; sulla base di tale condivisibile premessa, non si rende necessario riformulare tutta la graduatoria inserendo in essa, a pettine, anche tutti gli altri aspiranti già collocati in coda (e quindi anche coloro i quali non risultano aver avviato, dal marzo 2007 in poi, alcuna iniziativa in tal senso, né in sede amministrativa né in sede giudiziaria), in quanto oggetto del presente giudizio è esclusivamente l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito a pettine nella graduatoria nella quale è stato illegittimamente collocato in coda, a nulla rilevando gli eventuali ed ipotetici diritti concorrenti di eventuali terzi (neppure attivatisi a tale proposito, come si è detto), non potendosi richiedere in questa sede la predisposizione di una nuova graduatoria al fine di tutelare la posizione di tutti i possibili aspiranti, sia perché si tratta di un compito precluso al giudice ordinario, sia perché ciò imporrebbe la valutazione in concreto di dati che neppure sono stati offerti dal ministero resistente (solo in via ipotetica si potrebbe infatti ritenere che tutti i docenti che potrebbero ora esser collocati in una posizione utile in una graduatoria provinciale del 2009 abbiamo interesse ad esser oggi ivi inseriti a pettine).

Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero convenuto con effetti giuridici ed economici dal 1° settembre 2009 in virtù della collocazione utile nella graduatoria di Piacenza per l’anno scolastico 2009/2010.

(Provvedimento inviato dall’Avv. Giovanni Rinaldi – Legale Piemonte ANIEF)

 

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