Tribunale di Trani – Sentenza n. 190 dell’11 febbraio 2012

Reiterazione contratti a tempo determinato: la normativa comunitaria non è invocabile per il servizio effettuato anteriormente alla sua entrata in vigore.

 

Ai sensi della clausola 4 p.to 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla direttiva del Consiglio 28.06.1999, 1999/79/CE, “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive“.

Tuttavia il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza 01.09.1991, e dunque prima dell’entrata in vigore della direttiva invocata (10.07.1999) periodo nel corso del quale è stato espletato l’intero servizio di cd precariato.

In tale situazione, deve escludersi qualsivoglia fondatezza alle istanze di ricostruzione in carriera avanzate dal ricorrente, essendo chiaro che, durante il periodo di servizio pre ruolo espletato anteriormente al 1991, e dunque prima della pubblicazione della direttiva comunitaria invocata, non sussisteva nell’ordinamento alcun diritto, ne comunitario ne tantomeno interno, alla parificazione del trattamento economico e retributivo del personale.

Peraltro, proprio in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, occorre ricordare che l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

Ne consegue il rigetto della domanda, afferendo la stessa ad anni di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della normativa comunitaria invocata, la cui portata normativa, sino a prova contrarla, non si dispiega che per l’avvenire.

 

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