Tribunale di Trani – Sentenza n. 49-2017 del 12 gennaio 2017

In tema di passaggio di ruolo del personale docente, all’insegnante che passi dalla scuola elementare alla scuola secondaria di II grado, l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta in misura integrale.

In tema di passaggio di grado, il Tribunale del Lavoro di Trani ha affermato il principio secondo cui al docente che transiti da un grado scolastico ad un altro, deve essere riconosciuto integralmente il servizio prestato nel ruolo di provenienza, tanto ai fini giuridici quanto a quelli economici, in ossequio a quanto pacificamente già statuito da precedente granitica giurisprudenza di merito e di legittimità.

In particolare, afferma il Giudice di prime cure, è necessario far proprio l’orientamento degli Ermellini che con nota sentenza a SS.UU. n. 9144 del 2016 si sono pronunciati in favore del riconoscimento integrale in luogo della c.d. “temporizzazione” dei servizi, adoperando dunque nella fattispecie una lettura estensiva della sentenza che, necessariamente, deve essere adeguata non solo al passaggio dalla materna alla scuola secondaria, bensì a tutti quei casi che coinvolgano docenti ai quali viene applicata la predetta “temporizzazione”, applicandolo anche al caso in esame di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria di II grado.

Con tale pronuncia, dunque, il Magistrato adito ha dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto integralmente il servizio prestato presso la scuola elementare, condannando il Ministero convenuto alla ricostruzione della sua carriera e al pagamento delle differenze retributive in conseguenza maturate.

Tale sentenza, ennesimo capitolo di una annosa e ben nota vicenda, rappresenta la chiara illegittimità del contegno della p.a. che, in spregio di principi oramai consolidati, continua nell’applicazione del metodo della “temporizzazione” a tutti i casi assimilabili a quello in parola, nonostante le numerose censure di legittimità già pronunciate sul tema, con continuo ed enorme aggravio di inutili perdite erariali.

Avv. Alessandro De Martino