Tribunale di Massa – Sentenza n. 67-2017 del 17 marzo 2017

Il docente depennato dalla GAE sulla base dell’erroneo presupposto della intervenuta abrogazione dell’art. 1 comma 1° bis l. 143/2004 ha diritto al reinserimento.

 

Con la sentenza in commento il Tribunale di Massa, ritenuto che la l. 296/2006 non abbia abrogato la previgente disciplina contenuta nella l.143/2004 e che quindi la fonte di rango primario continui a consentire il reinserimento in GAE di chi vi figurava prima della “chiusura” delle medesime, disapplica in via incidentale il DM 235/2014 e ordina all’Amministrazione scolastica il reinserimento del ricorrente nelle GAE da cui era stato illegittimamente escluso.

Un profilo di particolare interesse si può riscontrare in parte motiva laddove si cita, a conferma e sostegno della articolata motivazione, la recente Cass. 5285/2017.

Avv. Pierfrancesco Petroni