Tribunale di Milano – Sentenza n. 848-2017 del 23 marzo 2017

Residualità della fase “D” rispetto alle precedenti fasi.

E’ illegittimo il trasferimento della docente di fase “c” quando siano stati assegnati dei posti in fase “d” trattandosi di una fase residuale alle precedenti. A nulla rilevando l’eventuale precedenza atteso che il CCNI prevede che le precedenze operino all’interno di ogni singola fase.

 

Con la sentenza che si segnala, il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittimo il trasferimento di una docente di fase “c” assegnata a Milano una volta verificato che in un ambito tra quelli richiesti con le preferenze dalla docente era stato attribuito ad altra docente partecipante alla successive fase “D”.

Il Tribunale di Milano ha mirabilmente sottolineato come «l’art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi” ed individua, a sua volta, “quattro distinte fasi” tra loro successive delle “operazioni di mobilità territoriale e professionale” e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente  sono stati assunti nell’anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “provenienti da GAE”, e quindi “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 “provenienti da concorso”»

Sull’abbrivio di tale agevole considerazione il Decidente di prime cure ha evidenziato che nella fase D dovevano essere assegnati i posti che residuavano all’esito della precedente fase, e pertanto, tutti i posti assegnati nella successiva fase devono ritenersi “disponibili” all’esito delle operazioni di fase C.

Si tratta di una pronuncia certamente in grado di mettere in risalto le evidenti incongruenze che hanno connotato fin da principio la corretta esecuzione della complessa (e già poco coerente) suddivisione in fasi della precedente procedura di mobilità del personale scolastico docente.

Avv. Marco Lo Giudice, Avv. Luigi Serino