Tribunale di Napoli – Sentenza n. 5574-2017 del 12 luglio 2017

Docenti depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento G.A.E. per mancato aggiornamento. I giudici: devono essere reinseriti.

Saranno reinserite nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Napoli. Lo ha deciso il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro in una recentissima sentenza, con la quale il giudice partenopeo ha accolto il ricorso presentato da due docenti di Scuola Secondaria di II grado, depennate per non aver tempestivamente prodotto domanda di aggiornamento G.A.E. nei termini di cui al D.M. n. 44/2011,  condannando il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a “reinserire le ricorrenti […] nella Graduatoria Provinciale della Provincia di Napoli per il triennio 2014/2017, con il medesimo punteggio posseduto all’atto della cancellazione”.

Il ricorso, patrocinato dall’Avvocato Daniele Graziano del Foro di Napoli, è stato accolto poiché il Giudice adito ha inteso riconoscere il diritto delle docenti ‘depennate’ al loro reinserimento nelle G.A.E. della provincia di Napoli, ritenendo ancora vigenti le previsioni normative di cui all’art. 1, comma 1 bis della Legge n. 143/2004, che consentono al docente che non ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria ed è, pertanto, risultato depennato, di poter esser reinserito al successivo aggiornamento, a seguito di presentazione di domanda di inclusione.

L’orientamento espresso dal Tribunale di Napoli nella sentenza citata – spiega l’Avvocato Graziano –  aderisce al favorevole avviso recentemente espresso in materia dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, la quale ha stabilito che, se da un lato la Legge n. 296/2006 ha inteso disporre la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad esaurimento, dall’altro “…esula dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime – G.A.E. – quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio […]”.

Il Tribunale ha, altresì, condannato il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio.

Avv. Daniele Graziano