Tribunale di Taranto – Ordinanza n. 16416-2017 del 20 maggio 2017

Sì alla catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali. Riconosciuto il diritto dei docenti “interprovinciali” alla precedenza “provinciale” mobilità 2017/2018

 

Nuova e importante ordinanza n. RG. 454/2017-1 del 20.05.2017 a firma della Dott.ssa De Palma del Tribunale del Lavoro di Taranto che, con provvedimento cautelare a seguito di ricorso ex art. 700 cpc, nel riconoscere la deroga una tantum al vincolo triennale disposto dalla L.107/2015, precisava che detta “possibilità risulterebbe vanificata a seguito della assegnazione della medesima ad ambito territoriale non incluso nella provincia originariamente domandata con la impugnata mobilità a.s. 2016/2017, con la conseguenza che resterebbe preclusa la possibilità di spendere il proprio diritto di precedenza che, invece, la nuova norma ha concesso ai docenti titolari in provincia rispetto a quelli provenienti da fuori provincia; l’assegnazione – pertanto- nell’ambito territoriale Puglia le consentirebbe di spendere in detto ambito tale diritto di precedenza”.

Su tali basi il Magistrato accoglieva il ricorso cautelare ed assegnava alla ricorrente l’Ambito spettante al fine di poter concretamente “usufruire della precedenza prevista dall’art. 6, comma 2, CCNI 2017/2018 che dispone che la mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell’allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”.

Altro rilevante principio, che fino ad ora non aveva ancora trovato applicazione, è quello della catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali ai sensi della:  

OM n. 241 aprile 2016  art. 9 comma 16. Il personale del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art. 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza

e dell’OM n. 241 aprile 2016  art. 9 comma 17.Il personale del comma 96 dell’ art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art. 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M..

In buona sostanza, pur avendo la docente espresso nella propria domanda di mobilità solo n. 4 preferenze, ha ottenuto, in forza del citato principio, uno degli ambiti da essa non indicati a partire da quello più vicino alla propria residenza fissate e stabilite nella “catena di vicinanza” pubblicata sul sito del Miur.

Avv. Giovanni Bufano