Tribunale di Teramo – Sentenza n. 345 del 12 giugno 2014

 

L’assegnazione ai plessi non può essere arbitraria.

Anche dopo la “Riforma Brunetta”.

Tribunale di Teramo, sentenza n. 345 del 12 giugno 2014

Divieto di trasferimento in altra sede senza il consenso di lavoratore beneficiario l. n. 104/1992. Sede ubicata nello stesso Comune. Sussistenza.

 

Anche dopo la riforma Brunetta, il Dirigente Scolastico non può assegnare il personale ai plessi in modo insindacabile.

E’ quanto ha stabilito il Giudice del Lavoro del tribunale di Teramo che ha annullato il provvedimento di assegnazione al plesso disposto da un Dirigente Scolastico.

Il Fatto.

Una collaboratrice scolastica, beneficiaria della l. n. 104/1992, veniva trasferita contro la sua volontà in altro plesso dello stesso Comune.

Il Dirigente scolastico si difendeva, sostenendo di aver in realtà favorito la dipendente in quanto la medesima si era più volte lamentata della propria sede di servizio, assegnandole tra l’altro una sede più vicina al proprio domicilio e con un orario articolato su cinque giorni piuttosto che sei.

Sottolineava inoltre di aver agito in forza degli “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” attribuiti al Dirigente dal D. Lgs. n. 165/2001, come ribadito dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sentenza n. 5163/2013.

Il Giudice del lavoro ha osservato che non solo la dipendente non aveva mai fatto domanda di trasferimento ma che per giunta l’articolazione dell’orario di lavoro in cinque giorni comportava un aumento del carico di lavoro giornaliero, con nocumento per l’attività di assistenza quotidiana al familiare disabile.

Inoltre, era stato lo stesso Dirigente a definire i criteri di assegnazione ai plessi, senza però rispettarli nel caso in specie.

Il Giudice del lavoro ha pertanto ordinato all’amministrazione convenuta di restituire la dipendente alla precedente sede di servizio, con condanna alla refusione delle spese di giudizio.

Avv. Francesco Orecchioni