Tribunale di Termini Imerese – Sentenza del 11 luglio 2016

Il  Tribunale di Termini Imerese riconosce il diritto di un’Assistente Amministrativa di ruolo, difesa dall’Avv. Santina Franco,  alla mobilità  sui posti vacanti illegittimamente accantonati in favore dei Co.Co.Co.

E’ dell’ 11.07.2016 la sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del giudice dott.ssa Chiara Gagliano, ha disposto la disapplicazione del Decreto Ministeriale contenente le disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2015/2016 e del decreto n. 7956 del 20.08.2015, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti del personale ATA della provincia di Palermo e ha riconosciuto il diritto della ricorrente, assistita dall’avv. Santina Franco,  a concorrere alla copertura dei posti vacanti in organico per la funzione di assistente amministrativo, illegittimamente accantonati in favore del personale esterno all’amministrazione con contratti Co.Co.Co,   negli istituti dalla stessa richiesti in domanda, ordinando  all’amministrazione di adottare ogni provvedimento funzionale alla compiuta realizzazione del predetto diritto e condannando l’amministrazione resistente  alla refusione delle spese del giudizio.

Nella motivazione, il giudice, accogliendo le argomentazioni prospettate dalle difesa della ricorrente,  ha ritenuto acclarata l’illegittimità del criterio utilizzato per calcolare gli accantonamenti in questione, precisando e ribadendo che “ l’Amministrazione avrebbe dovuto calcolare i posti da accantonare su quelli effettivamente vacanti in organico per l’a.s. 2015/2016, pena il dispregio del portato della direttiva CE 1999/70 recepita dal n. 368 del 6 settembre 2001 che impedisce la proroga sine die di contratti a tempo determinato”.

La motivazione, richiama, inoltre, i numerosi  precedenti in materia,  sia del Tar Roma che del Consiglio di Stato, relativi a procedimenti patrocinati dall’avv. Santina Franco( foro di Patti (ME) ) , che con quest’ultima sentenza, ottiene l’ulteriore conferma,  anche d’innanzi il giudice ordinario, dell’ assoluta illegittimità dei criteri e delle  modalità con cui vengono calcolati i posti da accantonare nei confronti del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che dal 2001 ad oggi ha fortemente danneggiato sia il personale inserito nelle graduatorie permanenti che il personale di ruolo con funzione di assistente Amministrativo e tecnico.

Avv. Santina Franco