Tribunale di Velletri – Sentenza n. 1275-2017 del 26 settembre 2017

Trasferimenti personale docente fase C: il criterio è quello del punteggio!

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La vicenda è nota: docenti che hanno presentato domanda di trasferimento per l’a.s. 2016/17, partecipando alla fase C, e si sono visti ingiustamente scavalcare nell’assegnazione delle sede da colleghi con minore punteggio perché il sistema informatico (cd. algoritmo) non ha funzionato correttamente, con la conseguenza che molti docenti sono stati costretti a trasferirsi a tanti km di distanza dalle loro famiglie.

Si è trattato di un iter giudiziale complesso e articolato ma che ha portato all’accoglimento delle tesi da tempo sostenute dall’Avv. Altieri, secondo la quale non è l’ordine delle sedi così come indicato nella domanda di trasferimento a regolare i movimenti del personale docente nelle procedure di mobilità territoriale, ma il criterio meritocratico del punteggio, così come previsto dalla normativa contrattuale di settore.

Tale tesi difensiva è stata totalmente accolta dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Velletri in due distinte sentenze del 26/09/2017, la n. 1275/2017 e la n. 1276/2017, che dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, e dopo aver riconosciuto che “dalla documentazione in atti si evince agevolmente che altri insegnanti, della stessa fase C e per la stessa classe di concorso (scuola primaria, su posto comune dapprima e su posto lingua inglese), pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente hanno ottenuto l’assegnazione nei primi ambiti richiesti dalla ricorrente secondo l’ordine di preferenza indicato”, afferma il principio secondo cui “Appare allora chiaro che la graduatoria viene determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni, ma “per ciascuna preferenza”, il che significa che vi sono tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse. Da ciò consegue che quando si afferma che “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” si fa riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia alle distinte graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa (nello stesso senso Tribunale di Avellino, 19.9.2016)”.

E dunque, sulla base di tali assunti che il Tribunale conclude graniticamente riconoscendo “la violazione, da parte dell’amministrazione, dei criteri sopra indicati. Non può allora che evidenziarsi l’errore in cui è incorsa la amministrazione convenuta nell’esaminare le richieste all’interno delle graduatorie elaborate con riguardo ai singoli ambiti, in relazione alle singole preferenze espresse.

Termina, quindi, con una grande vittoria il tormentato iter giudiziario di due docenti di ruolo che, ingiustamente, per un mero errore del sistema informatico del MIUR, hanno dovuto sacrificare per mesi la propria vita e i propri affetti.

Avv. Maria Rosaria Altieri