Tribunale di Venezia – Ordinanza del 29 dicembre 2016

Tutela cautelare concessa a sostegno del fondamentale diritto / dovere del genitore “naturale” di  partecipare ai colloqui con i professori della figlia (non negabile dall’Istituzione scolastica).

Tribunale di Venezia – Ordinanza 29.12.2016

C’è un magnifico album di De André (La Buona Novella, 1970)  in cui il cantautore genovese – con gli afflati incontestabilmente poetici che gli sono propri – individua, nella Sacra Famiglia, Giuseppe “falegname per forza, padre per professione” e Maria “Femmina un giorno e poi madre per sempre”, in qualche maniera tratteggiando le figure archetipiche genitoriali (in ossequio a un’idea condivisa dall’immaginario collettivo da tempo immemore) in termini di “eventualità”, per ciò che concerne il padre, e di “necessità”, per ciò che concerne la madre.

Ed effettivamente ci si scorda, in talune occasioni, che i genitori sono due e che, qualunque possa essere l’evoluzione del rapporto fra i genitori, il diritto del minore alla bi-genitorialità non può conoscere eccezioni (se non gravemente motivate). Principio, altresì, recentemente confermato dalla Sentenza TAR FRIULI 312/2017 del 12.10.2017 (che così grande risalto ha avuto nella stampa), in punto di illegittimità della “bocciatura” per non aver informato dell’andamento del minore anche “l’altro” genitore…

Così, – nel ricordare che il principio di “bi-genitorialità” significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta degli eventi dissolutivi della vita di coppia -,  ha trovato recentemente un’importante affermazione pratica il principio per cui il genitore (un padre), anche se non affidatario, ha il diritto (oltre che il dovere) di vigilare sull’istruzione del figlio minore, potendo conseguentemente chiederne ed ottenerne l’attivazione anche  in via cautelare.

  1. Il caso, il ricorso, le eccezioni erariali e l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Venezia

La questione di fatto è stata presentata all’attenzione del Tribunale Ordinario di Venezia con il rito d’urgenza (ex art.700 c.p.c.) dal padre – cui era stato riconosciuto, opponendosi la madre, il rapporto di filiazione naturale dal Tribunale di Padova (ma non l’affidamento della minore, la quale era stata affidata alla madre in via esclusiva) –  che si era visto rifiutare dal Dirigente scolastico la possibilità di accedere ai colloqui con i professori e alle pagelle della figlia iscritta presso la scuola secondaria.

Il padre “naturale”, pertanto, ha chiesto al Tribunale di Venezia (foro erariale della P.A.) che venisse ingiunto alle amministrazioni convenute di autorizzare il ricorrente medesimo all’ostensione e alla cognizione delle informazioni scolastiche, nonché all’accesso ai colloqui periodici informativi con gli insegnanti relativamente alla figlia minorenne.

Il contenzioso, invero, ha investito il diritto dell’istante che – quale che sia il regime giuridico dei rapporti genitori-figli indicato dal Tribunale (affidamento condiviso, esclusivo etc.) – in qualità di genitore ha il diritto di conoscere i risultati scolastici del figlio minore senza che tale prerogativa possa essere compressa e/o lesa dall’autonomia organizzativa di ciascuna organizzazione scolastica.

A fondamento della domanda il ricorrente ha affermato il proprio diritto (dovere) a vigilare, partecipare e seguire il percorso formativo e scolastico della figlia minore, ancorché non essendone il genitore affidatario; di contro, le amministrazioni convenute hanno declinato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo in relazione alla domanda di accesso alle informazioni sugli atti scolastici riguardanti la minore e, quanto al merito della domanda, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere la domanda di cui al ricorso volta ad ottenere una decisione che riguarda i rapporti tra genitori ex art. 337 bis e ss c.c.

Sono state, conseguentemente, respinte le difese dell’Amministrazione, avendo il Giudicante evidenziato non trattarsi nella specie di ipotesi di mero esercizio del diritto di accesso agli atti (ex art. 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 al fine di acquisire le relative informazioni), quanto piuttosto della richiesta di una tutela cautelare del diritto a compartecipare alla carriera scolastica della figlia, essendo stato il ricorrente ingiustamente estromesso dalle modalità previste dall’istituto per l’informazione ai genitori (colloqui con i docenti, schede di valutazione, sms di notifica delle assenze, accesso al registro elettronico, etc.)[1].

Invero, il giudice veneziano, adeguandosi all’orientamento giuridico prevalente, ha inquadrato l’azione diretta a tutelare il diritto/dovere a partecipare ad un aspetto della vita della figlia, quale quello scolastico, in termini di diritto fondamentale della persona ( “si che non è dubitabile che si sia in presenza di un diritto fondamentale della persona”), affermando con ciò la giurisdizione del giudice ordinario, sia in relazione alla domanda di accesso alle informazioni sui risultati scolastici sia in relazione alla domanda di accesso ai colloqui informativi, vertendosi su posizioni giuridiche di diritto soggettivo e sussistendo la legittimazione passiva delle convenute, in quanto enti erogatori del servizio scolastico sulla base di un rapporto di natura contrattuale (cfr. Cass. 27/6/2002 n. 9436).

Conseguentemente, per il Tribunale di Venezia, merita accoglimento la domanda svolta dal ricorrente essendo, quest’ultima, ritenuta strumentale alla tutela del diritto soggettivo del genitore, ancorché non affidatario, a vigilare sull’educazione e sull’istruzione dei figli minori previsto dall’art. 337 quater c.c.. dando luce alla richiesta formulata in ricorso a sostegno del fumus boni juris della domanda, giacché “l’esplicazione pratica di tale diritto, concerne specificamente la comunicazione di ciascun genitore con la Amministrazione della Pubblica Istruzione attraverso  l’accesso ai colloqui periodici informativi il cui esercizio è stato preteso dal ricorrente nella qualità di genitore di figlia naturale riconosciuta”; invero, anche per il genitore (anche per il genitore non affidatario), per quanto non affidatario, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX del codice civile, le quali riconoscono ai genitori non coniugati il paritetico “diritto (/dovere) di vigilare sulla loro istruzione”, contemplato ante novella dall’art. 155, terzo comma, .c.c. ed ora dall’art. 337 quater, seconda comma, c.c.

In tal senso ha statuito il Giudice veneziano, che nella parte motiva dell’ordinanza rileva come “il diritto fatto valere è espressione del più ampio diritto alla bi-genitorialità, alla stregua del quale se, da un lato, sussiste il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, dall’altro lato, sussiste il diritto di entrambi i genitori di vigilare sull’educazione e sull’istruzione dei figli e di adottare le decisioni di maggiore interesse per i figli ex art. 337 quater c.c., a tanto non ostando l’eventuale affidamento esclusivo”. Detto diritto, per di più, si trovava affermato “anche nella sentenza con cui il padre è stato autorizzato al riconoscimento della figlia, ove si ritiene “che il padre sia in grado di offrire alla minore in futuro, oltre a tale identità, anche un apporto affettivo ed educativo”; un diritto, dunque, che non può essere negato, pena l’aperta violazione dell’attuale assetto normativo che, in particolare, prevede come, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione e all’istruzione (art. 316, comma 1, c.c.).

In conseguenza e a fronte dell’ingiustificato, quanto illegittimo, rifiuto dell’Istituzione scolastica intimata all’esercizio del ricorrente del “diritto” alla c.d. bi-genitorialità, alla luce di una acclarata parità genitoriale conseguita al ricorrente nei confronti della minore attraverso il riconoscimento giudiziale di paternità e per effetto dell’intervenuto riconoscimento di quest’ultima come figlia (naturale) del ricorrente, ha trovato incidentalmente riconoscimento il diritto di un padre (genitore di figlia naturale) alla partecipazione ai colloqui informativi periodici con i professori referenti dell’alunna e, in generale, il riconoscimento all’accesso ad ogni informazione sul rendimento scolastico e sul percorso formativo intrapreso dalla medesima nell’ambito della sua carriera curriculare scolastica.

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  1. Le indicazioni del MIUR sul punto

Ad onor del vero, l’Istituto scolastico, tuttavia, con l’ingiustificato diniego si è posto nel solco di quelle condotte rilevate e stigmatizzate dallo stesso Ministero dell’Istruzione che, di fronte ai sempre più frequenti casi di separazione dei genitori e affidamento dei figli, ha ritenuto di dover dettare le linee guida per quelle situazioni, le quali – pur non essendo infrequenti – sono, cionondimeno, di non facile gestione.

Le scuole devono, però, sapere come comportarsi ed è questa la ragione che ha spinto il M.I.U.R. alla diffusione della Nota prot. 5336 del 2/09/2015, recante “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

La circolare si è resa necessaria per via delle numerose segnalazioni pervenute riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006  relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”.

Il Ministero fa presente che la legge 54/2006 stabilisce che la funzione educativa deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri),  anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.

In particolare, l’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione.

E, continua la circolare richiamando il 337 quater c.c. – anche nel caso di affidamento esclusivo – “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione”. Conclude, pertanto, “Si invitano le SS.LL. [ossia i dirigenti scolastici, ndr] a voler incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o collocatario (artt. 155 e 317 c.c.) a vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF”.

A titolo esemplificativo, il MIUR segnala alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bi-genitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:

–  inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;

–  individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;

attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email);

– richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

Nel caso di specie, peraltro, è di tutta evidenza che il dirigente scolastico abbia del tutto deviato dalle regole suggerite dallo stesso MIUR, con il negare, sic et simpliciter ed in via assoluta, qualsiasi possibilità di partecipare alla vita scolastica della figlia da parte del genitore.

Devianza, peraltro, rilevata e giustamente stigmatizzata dal Giudicante.

Rodolfo ROMITO, avvocato in Padova  (romito@legalinet.eu)

 

 

[1] Giova, invero, ricordare che, limitatamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi e prima della modifica dell’art. 155 c.c. (e, comunque, trattasi dell’unico precedente in termini rinvenuto dallo scrivente), sul punto è intervenuto anche  il Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 13/11/2007 n. 5825 statuendo che, per ciò che concerne la richiesta da parte del genitore separato non affidatario di accedere agli atti relativi alla carriera scolastica dei figli, “a fronte della richiesta del genitore, l’amministrazione scolastica, riconosciuta in astratto la sussistenza della posizione legittimante all’accesso, ha il dovere di valutare in concreto che il provvedimento del giudice civile che ha adottato i provvedimenti relativi ai rapporti dei genitori con la prole, non contenga eventualmente statuizioni ostative o diversamente prescrittive circa l’esercizio del diritto-dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli attribuito al genitore non affidatario dall’art. 155, terzo comma, c.c.”. In particolare, l’Organo giudicante precisa che “la circostanza che la domanda di accesso ai documenti relativi alla posizione dei figli minori sia formulata da parte del coniuge destinatario di provvedimento di separazione non fa venir meno l’obbligo dell’amministrazione adita di prenderla in considerazione e di vagliare i presupposti per il suo eventuale esito positivo (…). Si dovrà tener conto di ogni eventuale disposizione dettata dal provvedimento giudiziario che ha dichiarato la separazione dei coniugi con riguardo ai rapporti dei genitori con la prole minorenne, ove possa assurgere a condizione preclusiva dell’ostensione documentale”. Ne segue, come puntualizzato dal Consiglio di Stato, che “la pretesa del padre di avere notizie su profitto, inserimento scolastico ed impegno dei due figli, sugli istituti di iscrizione, nonché di disporre delle relative risultanze documentali si collega, quindi, in via astratta all’autonoma potestà del genitore non affidatario – il cui esercizio è qualificato dall’art. 155 per di più come doveroso – di vigilare sui livelli di istruzione e di apprendimento dei figli (…)”.