Tribunale di Chieti – Ordinanza del 31-03-10

Professori avvocati: nessuna incompatibilità.

Dopo due provvedimenti del Tribunale di Lanciano ( reperibili sul sito), anche il Tribunale di Chieti si è pronunciato sulla questione, ritenendo illegittima la limitazione alla professione forense per i docenti avvocati e riconoscendo pertanto il diritto a patrocinare anche in cause in cui è parte una pubblica amministrazione, ed in particolare il MIUR.

( Avv. Francesco Orecchioni)

_____________

Professori avvocati – divieto ex art. 56-bis L. 662/96 di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione – inapplicabilità.

 

Il divieto ex art. 56-bis L. 662/96 a carico dei dipendenti pubblici di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione non poteva – e non può a tutt’oggi – riguardare i professori-avvocati, in quanto per loro vi era – e vi è – una norma speciale, l’art. 3, R. D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, che consente qualsiasi incarico defensionale e consultivo senza eccezioni e risulta ribadita sia dalla normativa universitaria, sia da quella della scuola secondaria di Il grado.

 

Vai al documento