Tribunale di Lanusei – Sentenza n 18 del 17-04-2010

Reiterazione contratti a tempo determinato – esigenze di carattere temporaneo – insussistenza di abusi.


Non appare posto in essere alcun abuso da parte dell’Amministrazione, qualora un supplente abbia svolto esclusivamente attività temporanea nel corso del periodo di svolgimento dell’attività didattica, quindi tipicamente correlata ad esigenza temporanea di sostituzione di altro insegnante incardinato, e non già correlata a copertura di posto vacante all’inizio delle lezioni.

 

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