Tribunale di Livorno – Sentenza n. 1222 del 13-01-2009

Contratti a tempo determinato – mancata previsione degli scatti di anzianità – violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e adeguata retribuzione – sussistenza.

 

La reiterazione di contratti a tempo determinato, senza diritto a scatti retributivi, comporta una situazione di differente trattamento con i docenti a tempo indeterminato, non giustificata dalla disuguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata della stessa.

Tale situazione, in contrasto con quanto sancito dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.07, non può essere giustificata alla luce della contrattazione collettiva, che non può essere in contrasto con norme imperative, quali la Costituzione della Repubblica italiana che sancisce all’art. 3 il principio di eguaglianza.

La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce pertanto di riconoscerli in base ai principi generali dell’ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti nel1a nostra Costituzione agli artt. 3 e 36.

 

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Sentenza n. 1222/2009
(tratta da unicobaslivorno.it)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO – SEZIONE LAVORO

 

nella persona del giudice unico Dott. Jacqueline Monica MAGI ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 658/2009 R.G.
promossa da: omissis

contro:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA – CONVENUTO CONTUMACE

UFFICIO SCOLASTICO PROVINICIALE DI LIVORNO IN PERSONA DEL DIRIGENTE IN CARICA
elettivamente domiciliato in C/O PROVVEDITORATO AGLI STUDI – LIVORNO presso e nello studio dell’avv. PAGLIARO ANGELO che lo rappresenta e difende; CONVENUTO

Con ricorso depositato in data 29.04.2009 i ricorrenti in intestazione convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ufficio scolastico provinciale di Livorno davanti il Giudice del Lavoro dei Tribunale di Livorno chiedendo dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento degli scatti retributivi di anzianità dall’inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con relativa condanna dell’amministrazione al pagamento della somma, oltre interessi legali sulle somme dalle singole scadenze al saldo.

All’uopo i ricorrenti esponevano quanto segue:
– di essere tutti dipendenti del ministero convenuto con contratto di lavoro a tempo determinato e di non aver ricevuto, in forza di detto contratto, alcuno scatto di anzianità con relativa progressione retributiva negli anni decorsi;
– che ciò determina una disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato, come ha evidenziato la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13.09.07, violando le direttive CEE e la Costituzione della Repubblica italiana art. 3 e ha provocato già sentenze di merito nel senso chiesto qui dai ricorrenti.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ufficio scolastico provinciale di Livorno si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Esponevano i convenuti che la normativa di riferimento principale nel campo sono i contratti collettivi di lavoro del settore, di fronte ai quali soccombono le fonti normative contrastanti e che i CCNL del settore nulla dicono in ordine agli scatti di anzianità per i contratti a tempo determinato, non menzionando detto diritto oggi vantato dai ricorrenti.

Il processo veniva istruito a mezzo di produzioni documentati non necessitando di ulteriore istruttoria.
All’udienza del 26.11.09 1a causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.

Occorre considerare la realtà dei precari a tempo determinato che si trovano a lavorare con una serie di contratti ma di fatto continuativamente, senza mai vedersi riconosciuto il diritto ad uno scatto retributivo, contrariamente ai colleghi assunti a tempo indeterminato, che ne godono regolarmente. Ciò ingenera una indubbia situazione di differente trattamento fra i primi ed i secondi, trattamento diverso non giustificato da disuguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata delle stesse, che sono identiche, pur se regolate da contratti diversi, gli uni a tempo determinato e gli altri a tempo indeterminato. Ciò inoltre appare palesemente in contrasto con la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.07 e viene giustificato alla luce della contrattazione collettiva ritenuta norma primaria.

Detta contrattazione però è pacifico che non possa essere in contrasto con norme imperative e tale deve essere considerata la Costituzione della Repubblica italiana che sancisce il principio di eguaglianza all’art. 3.

Alla luce di detto principio appare anomala la situazione che si verifica atteso che i precari si vedono reiterare una serie di contratti a tempo determinato al posto di un contratto a tempo indeterminato.

La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce di riconoscerli in base ai principi generali dell’ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti nella nostra Costituzione, art. 3 e 36.

Per questi motivi il ricorso va accolto e gli scatti vanno riconosciuti.
Spese a carico di parte soccombente.

 

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando così provvede:
l) Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la amministrazione convenuta al pagamento delle rispettive somme corrispondenti all’accertato diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti dalla PA gli scatti retributivi di anzianità dall’inizio del rapporto di lavoro, oltre interessi.
2) Spese a carico del soccombente liquidate forfetariamente in € 3.500,00 di cui € 1.700.00 per onorari oltre IVA e CAP come per legge.
Livorno, lì 26.11.2009

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010