Tribunale di Modica – Sentenza n. 90 del 14-07-2009

Figlio di grande invalido di guerra – diritto alla riserva – sussistenza – requisito della disoccupazione ed iscrizione in apposito elenco – irrilevanza.

 

È irrilevante, ai fini della fruizione del diritto alla riserva di cui all’art. 18, comma 2, L. 68/99, l’iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della L. 68/99; di tale iscrizione non si fa, infatti, parola nella disposizione menzionata, a differenza di quanto previsto dall’art. 8 della medesima legge per i soggetti disabili, riconducibili alle categorie elencate all’art. 1, comma 1.

Invero totalmente diverso è il tenore letterale dell’art. 8 L. 68/99 (“le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti …”), norma alla quale è connessa l’operatività della differente riserva di cui all’art. 3, mentre l’art. 18, comma 2, oltre a porsi come disposizione transitoria (“… in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio … nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763…”), appare autonomo rispetto al restante corpo della legge n. 68/99, tutto dedicato alla tutela del diritto al lavoro dei disabili.

 

***

 

Sentenza n. 90/2009

 

TRIBUNALE DI MODICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modica in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, alla pubblica udienza del 14 luglio 2009, ha pronunciato e pubblicato, mediante sottoscrizione del verbale, che per relationem la contiene, la seguente

SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 62/2009 R.C.L., promossa
da
XXX, nata a …. il …. e residente in ……, elettivamente domiciliata in Modica nella P.le Rocciola Scrofani n. 39/C, presso lo studio dell’avv. Luca Licitra, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo
– ricorrente –
contro
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ISTITUTO COMPRENSIVO “……..” di …., in persona del Dirigente pro tempore, organicamente patrocinati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, sono ope legis domiciliati
– resistenti –
e contro
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA (M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore
– resistente contumace –

 

*******

 

Rilevato che, con ricorso depositato il 17.2.2009, XXX, premettendo (a) di essere stata individuata quale docente avente diritto all’assunzione a tempo indeterminato nella graduatoria relativa alla classe 43/A (Italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media) a far data dall’anno scolastico 2007/2008, (b) di avere, in tale qualità, stipulato il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato, con assegnazione presso l’Istituto Comprensivo “……..” di ….., con effetto giuridico ed economico dal dì 1.9.2007, e ciò in forza della di lei appartenenza alla categoria dei “figli di grande invalido di guerra”, e (c) di avere subìto la risoluzione del citato contratto di lavoro con decorrenza dal 1° luglio 2008, avendo l’U.S.P. di Ragusa rilevato la sua mancata iscrizione nelle liste provinciali delle categorie protette come “orfani di guerra” e, dunque, il difetto del requisito della disoccupazione, ha chiesto che il Giudice del Lavoro adito volesse “Disapplicato ogni illegittimo atto presupposto, ritenere e dichiarare che la ricorrente aveva diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunque ritenere e dichiarare l’illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro in corso e, per l’effetto, ordinare in ogni caso alle Amministrazioni resistenti di mantenere fermo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato già instaurato con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 1.9.2007. // In subordine, sempre disapplicato ogni illegittimo atto presupposto, ritenere e dichiarare che la ricorrente aveva diritto al preavviso di due mesi e, per l’effetto,ritenere e dichiarare il diritto della medesima ricorrente a prestare servizio fino al 31.8.2008. // In ogni caso, fatto salvo e riservato il risarcimento di eventuali danni futuri. // Condannare le Amministrazioni resistenti alle spese del giudizio”;

Considerato che l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa e l’Istituto Comprensivo “……” di …… si sono costituiti in giudizio, con memoria depositata all’udienza del 7.7.2009, richiamando le difese già svolte in seno al giudizio cautelare precedentemente promosso dalla XXX ex art. 700 c.p.c. (v. memoria difensiva in quella sede depositata, prodotta in copia dai resistenti);

Rilevato che, invece, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza;

Ritenuta, preliminarmente, alla luce del petitum attoreo, come sopra riportato, la veste di legittimo contraddittore in capo all’Istituto Comprensivo “…….” di ……, atteso che la risoluzione del contratto a tempo indeterminato è avvenuta nel periodo di assegnazione della ricorrente a prestare servizio presso il predetto istituto scolastico;

Ritenuto che ad essere censurato nella presente controversia non è affatto un atto endoprocedimentale, bensì un provvedimento avente efficacia esterna, adottato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa in data 28.6.2008, prot. n. AOOUSP 616 ESC;

Ritenuta la fondatezza del ricorso, data l’irrilevanza, ai fini della fruizione del diritto alla riserva di cui all’art. 18, comma 2, L. 68/99, dell’iscrizione in apposito elenco, del quale non si fa, infatti, parola nella disposizione menzionata, a differenza di quanto previsto dall’art. 8 della medesima legge per i soggetti disabili, riconducibili alle categorie elencate all’art. 1, comma 1;

Ritenuta, invero, la totale diversità del tenore letterale dell’art. 8 L. 68/99 (“le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti …”), norma alla quale è connessa l’operatività della differente riserva di cui all’art. 3, mentre l’art. 18, comma 2, oltre a porsi come disposizione transitoria (“… in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio … nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763…”), appare autonomo rispetto al restante corpo della legge n. 68/99, tutto dedicato alla tutela del diritto al lavoro dei disabili;

Ritenuta l’indiscussa qualità della ricorrente di figlia di “grande invalido ex militare di guerra” (v. attestazione rilasciata in data 16.3.2005 dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, in relazione a ……, nato a ….., padre della ricorrente);

Ritenuta, pertanto, l’illegittimità della risoluzione del contratto a tempo indeterminato, avvenuta, per l’appunto, in base alla sostenuta indispensabilità del requisito della disoccupazione e della conseguente iscrizione in apposito elenco;

Ritenuto, in definitiva, il diritto della XXX a che le Amministrazioni resistenti pongano in essere tutti gli atti necessari ed opportuni per riattivare il rapporto di lavoro già interrotto, ferma la discrezionalità della stessa amministrazione nella valutazione dell’esito della prova al termine del servizio prestato dalla ricorrente nell’anno scolastico 2007/2008, valutazione per la quale, peraltro, la XXX era già stata convocata con avviso del 18.6.2008;

Ritenuto che il predetto ordine giudiziale presuppone la disapplicazione del provvedimento in data 28.6.2008, prot. n. AOOUSP 616 ESC, nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa ha disposto l’annullamento d’ufficio della procedura di reclutamento finalizzata all’individuazione della ricorrente quale destinataria di contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A/43, con effetto giuridico ed economico dal dì 1.9.2007;

Ritenuto, invero, che il citato provvedimento ha natura di vero e proprio atto amministrativo, espressione di potere autoritativo della P.A., solo nella parte in cui incide sulla fase anteriore all’instaurazione del rapporto contrattuale, a seguito della quale l’amministrazione opera, invece, nella veste di privato datore di lavoro, di talchè, nella fase di gestione del rapporto, non v’è alcun atto amministrativo da disapplicare, bensì soltanto comportamenti da valutare alla stregua dei canoni della legittimità e della correttezza contrattuale;

Ritenuto, infine, quanto alle spese processuali, che, essendo il presente giudizio stato originato da un provvedimento illegittimo dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, dette spese seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e detto ufficio, nella misura indicata in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi perché siano compensate nei rapporti con l’Istituto Comprensivo “…..” di ….., cui il ricorso è stato notificato ai soli fini della “contestatio litis”, e siano dichiarate irripetibili nei confronti del contumace Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

 

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella controversia n. 62/2009 R.C.L., promossa da XXX, con ricorso depositato il 17.2.2009, nei confronti dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, dell’Istituto Comprensivo “…….” di …… e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella contumacia di quest’ultimo,

DISAPPLICA il provvedimento del 28.6.2008, prot. n. AOOUSP 616 ESC, nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa ha disposto l’annullamento d’ufficio della procedura di reclutamento finalizzata all’individuazione della ricorrente quale destinataria di contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A/43 con effetto giuridico ed economico dal dì 1.9.2007.

CONDANNA l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per riammettere in servizio la ricorrente, in esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 22.10.2007 per l’insegnamento di “Italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media” (cl. 43/A), avente effetto giuridico ed economico dal dì 1.9.2007, nella qualità di appartenente alla “categoria protetta” di cui all’art. 18, comma 2, L. 68/99, ferma la discrezionalità della stessa amministrazione nella valutazione dell’esito della prova al termine del servizio prestato dalla ricorrente nell’anno scolastico 2007/2008.

CONDANNA l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di XXX, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 675,00, di cui € 600,00 per compensi ed € 75,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

COMPENSA interamente le spese processuali nei rapporti tra la ricorrente e l’Istituto Comprensivo “…..” di …….

DICHIARA irripetibili le spese processuali nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Così deciso in Modica il 14 luglio 2009.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Sandra Levanti