Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 850 del 17-11-2009

Docenti supplenti – riconoscimento del periodo di sospensione attività didattica – assenza continuativa del titolare – necessità.


Ai fini del riconoscimento e computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti (ex art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003) vanno considerati tutti i periodi di assenze del docente titolare, anche se imputabili a cause diverse (ferie e malattia), a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni.

 

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Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 850/2009

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
VERBALE DI UDIENZA DEL 17 NOVEMBRE 2009

 

Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Giovanni Giampiccolo, ha emesso la seguente

 

S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa di lavoro iscritta al n. 1129/2005 R.G.

T R A

xxx;

CONTRO

Ministero Istruzione Università Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Scuola Media ……, in persona del dirigente pro tempore, rappr. e difesa con memoria del dirigente pro tempore;

Avente ad oggetto: lavoro pubblico; comparto scuola; docenti supplenti; riconoscimento periodo di sospensione attività didattica.

Rilevato e ritenuto che:

  • i ricorrenti chiedono il riconoscimento, ai fini economici e giuridici, del periodo 24.12.2004 – 6.1.2005, di sospensione delle lezioni; e ciò in quanto sono stati supplenti del titolare nel periodo antecedente e successivo (rispettivamente dall’ottobre e dal novembre 2004 al 23.12.2004 e dal 7.1.05 in avanti, fino alla fine delle lezioni); e la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e del dirigente scolastico al pagamento, in solido, “delle somme dovute a titolo di mancata retribuzione e di anzianità di servizio”;
  • invocano al riguardo la disposizione di cui all’art. 37, comma 3, CCNL 24.7.2003, secondo la quale “..qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza..”;
  • il ricorso è stato notificato al dirigente scolastico dell’Istituto convenuto e al Ministero convenuto (ufficio scolastico provinciale) presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania; si è costituito con memoria soltanto il primo;
  • la tesi dell’Istituto convenuto è nel senso della soluzione di continuità dell’assenza, in quanto il titolare docente, yyy, è stato assente fino al 23.12.2004, ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie, in servizio durante le vacanze, ovvero fino al 6.1.2005, e poi di nuovo assente per malattia dal 7.1.2005 in poi;
  • in ricorso si afferma che l’assenza si è prolungata fino al 2 gennaio 2005, e così appare anche nel verbale redatto di tentata conciliazione del 21 aprile 2005; la differenza è irrilevante per quanto si dirà appresso;
  • la tesi di parte resistente deve essere accolta, poiché la disposizione contrattuale considera come assenza unica quella che si protrae almeno dal settimo giorno antecedente l’inizio del periodo di sospensione didattica e fino al settimo giorno successivo alla fine del periodo di sospensione; invece il docente titolare è risultato in servizio durante le vacanze natalizie, non assente;
  • secondo l’interpretazione autentica concordata tra Aran e OO.SS. il 30.3.2006 “l’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”;
  • ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni, ciò che nel caso di specie non si verifica;
  • pertanto il ricorso deve essere respinto;
  • le spese di lite vanno compensate attesa la contumacia del Ministero convenuto e la difesa ex art. 417 bis c.p.c. dell’Istituto scolastico;

P. Q. M.

  • definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
  • compensa le spese di lite.

 

Così deciso in Ragusa il 17 novembre 2009

Il Giudice del lavoro
Dott. Giovanni Giampiccolo