Vittoria paritarie Tar Lazio

Si trasmette in allegato la recentissima vittoria ottenuta dal Tar Lazio in materia di riconoscimento del pre ruolo paritarie, con cui i Giudici amministrativi hanno riconosciuto in via cautelare ed urgente il diritto dei ricorrenti al computo del pre ruolo paritarie ai fini della mobilità.

Finalmente il TAR ha dichiarato la grave disparità di trattamento.

E’ UNA VITTORIA STORICA A LIVELLO NAZIONALE CHE APRIRÀ’ LE PORTE  A MIGLIAIA DI RICORSI A CASCATA CON CONSEGUENZE INEVITABILI PER IL MIUR ANCHE SUL PIANO ECONOMICO.

Coniare una mobilità interprovinciale preferenziale in favore di determinate categorie di docenti è stato uno tiro mancino al principio di meritocrazia.

I docenti del pre ruolo paritario, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale  e per la ricostruzione di carriera.

In questo caso infatti i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62), devono essere valutati, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Dunque, ne discende che la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” contrasta con le normative sopra richiamate in materia di parità scolastica. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare (come spesso evidenzia la difesa del MIUR)  il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie gareggiate, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie.

Pertanto, la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 dev’essere disapplicata, con affermazione del diritto al riconoscimento, sia ai fini della ricostruzione della carriera che nella graduatoria di mobilità per l’a.s. 2017/2018 nonché per quelle successive, del servizio d’insegnamento svolto presso la scuola primaria paritaria e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria, con condanna dell’amministrazione resistente all’attribuzione del relativo punteggio.

Adesso attendiamo fiduciosi l’udienza di merito del 4 dicembre 2018.

Nelle more porremo in esecuzione il provvedimento.

Studio Legale Fasano