Tar Calabria – Sentenza n. 629 del 07-10-2009
(In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola, è legittima una valutazione di sufficienza in condotta da parte dell’Autorità scolastica relativamente al suo autore, laddove l’episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità scolastica medesima).