24 crediti formativi e diploma A.F.A.M. – Riconosciuto il valore abilitante, nell’ambito di un contesto nazionale dove gli orientamenti giudiziari risultano contrastanti

IL PIU’ RECENTE ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO PROVIENE DAL COLLEGIO GIUDICANTE – COMPOSTO DA TRE MAGISTRATI – DELLA SEZIONE LAVORO DI TERMINI IMERESE. RESPINTO IL RECLAMO MINISTERIALE

 

Con recentissima pronuncia giudiziaria si è nuovamente espresso il Tribunale di Termini Imerese (Sicilia), Sez. Lavoro, Presidente dott.ssa Laura Petitti, in merito al valore abilitante di AFAM + 24 crediti formativi.

Il contenzioso è nato dal reclamo del Ministero dell’Istruzione, U.S.R. Sicilia e A.T.P. Palermo, avverso l’ordinanza di accoglimento del ricorso – avviato con urgenza (“nelle forme dell’art. 700 C.P.C.”) – con la quale veniva dichiarato, nel giugno 2020, che il diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento, congiunto ai 24 C.F.A., assume valenza abilitante all’insegnamento, per le classi di concorso A029 – A030 –A053 – A064 – AA55 e AA66 e a beneficio di un’assistita dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

Secondo il Consesso Giudicante – che ha preliminarmente disattesa l’eccezione del difetto di giurisdizione, sollevata dai reclamanti (si riportano gli estratti della pronuncia ritenuti essenziali) -“Le argomentazioni del giudice di primo grado sono pienamente condivisibilii 24 crediti formativi, in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore, di cui al D. Lgs. n. 59 del 2017, quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all’insegnamento e dunque quale ridefinizione del concetto di abilitazione… In particolare…il D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 ha introdotto il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, ai sensi della delega conferita dal Parlamento all’art. 1, comma 181, della L. n. 107 del 2015, prevedendo, tra i titoli di accesso ai futuri concorsi, in luogo dell’abilitazione, il requisito…del conseguimento dei 24 cfu (cfr. art. 5 d.lgs. n. 59/2017) … l’art. 5 del d. lgs. n. 59/2017, in particolare, dispone: costituisce titolo di accesso al concorso…il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche…. posto che il legislatore delegato ha previsto il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, al pari dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso (intesa quale conseguimento di Pas, Tfa e SSIS), risulta evidente, a parere del Collegio, che il legislatore abbia inteso pienamente equiparare il conseguimento di 24 CFU all’abilitazione specifica”.

EBBENE, SULLA QUESTIONE DI DIRITTO CONTROVERSA – RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DI LAUREA/DIPLOMA+24 C.F.U./C.F.A. – È POSSIBILE RIPORTARE:

A) UN’IPOTESI DI LINEA INTERPRETATIVA CHE DETERMINA IL RIGETTO DEL RICORSO

In assenza di un’equiparazione all’abilitazione, espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, si ritiene che il ministero legittimamente abbia negato l’iscrizione in prima fascia G.P.S., ai possessori di laurea/diploma+24 C.F.U.

B) UN’IPOTESI DI LINEA INTERPRETATIVA CHE DETERMINA L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO:

Il possesso congiunto di laurea/diploma + 24 CFU/CFA è titolo di accesso concorsuale alternativo (al possesso dell’abilitazione), quindi, con ragionevolezza, equipollente al possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l’accesso concorsuale conseguente, in origine, al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, non è privo di logicità ritenere che l’accesso, alternativo, ai diplomati/laureati, in possesso dei 24 CFU/CFA, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all’abilitazione.

POSSIBILE VIA D’USCITA…

Rebus sic stantibus, stiamo domandando ai Giudicanti: perché non sollevare questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 5 e 17 D.lgs. 59/2017 e rispetto all’art. 97 della Costituzione?

Riteniamo parzialmente incostituzionale – per violazione della buona fede e del legittimo affidamento – il D.lgs. 59/2017 laddove, all’art. 5, nel considerare i 24 citati crediti quale requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti – alla pari dell’abilitazione – non abbia precisato, come logica conseguenza, che detti 24 C.F.U. siano essi stessi abilitanti alla docenza.

In particolare, consideriamo costituzionalmente illegittimo il D.lgs. 59/2017, art. 5, laddove nel prevedere che i 24 Cfu/Cfa sono requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, non abbia aggiunto, nel testo normativo, la seguente dicitura……. “detti 24 Cfu/Cfa sono requisito di accesso ai concorsi, in quanto abilitanti all’insegnamento”. L’eventuale pronuncia costituzionale additiva, nei suindicati termini, a parere degli scriventi, eviterebbe che la citata normativa, nella parte in cui non prevede che i 24 C.F.U./C.F.A. siano essi stessi abilitanti alla docenza, possa confliggere con la Costituzione repubblicana.

Avv.ti Aldo Esposito E Ciro Santonicola