Alunno non ammesso alla classe successiva, ricorre al T.A.R., che lo ammette alla classe 5^, il M.I.U.R. fa Appello al Consiglio di Stato, ma quest’ultimo conferma l’Ordinanza del T.A.R., con condanna alle spese del M.I.U.R.
Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi difensiva dell’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, confermando la misura cautelare di primo grado.
Nello specifico, l’alunno non era stato ammesso alla classe successiva, la 5^; l’Avv. impugnava il verbale di non ammissione presso il T.A.R. per la Lombardia, il quale anticipando l’esito favorevole della causa non avendo il consiglio di classe valutato la complessiva situazione dell’alunno ed il pregresso percorso scolastico (l’anno precedente era stato ammesso senza debiti formativi), ha accolto l’istanza cautelare al fine di consentire all’alunno la frequenza all’anno successivo.
Il M.I.U.R. non soddisfatto dell’esito negativo, proponeva appello all’ordinanza emessa dal T.A.R. per la Lombardia.
L’Alunno si costituiva in giudizio, ribadendo la propria tesi difensiva; l’Avv. Versace evidenziava che l’alunno era iscritto e frequentava con profitto la classe 5^. Il Consiglio di Stato, in data 11.02.2020, con ordinanza n. 671/2020, respingeva l’Appello proposto dal M.I.U.R., confermando la misura cautelare disposta in primo grado, con la condanna del Ministero alle spese di giudizio.